
Non devono presentarsi alla visita di revisione i soggetti che hanno patologie irreversibili e sono titolari di accompagnamento. Interessante ordinanza della Cassazione in tema di invalidità civile secondo cui i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati dall’obbligo di presentarsi alla visita di revisione finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. L’ordinanza è la n. 29919 del 20 novembre 2018.
Il caso
Il caso riguarda un malato terminale che percepiva l’indennità di accompagnamento e che non si era presentato alla visita di revisione richiesta dall’Inps.
La normativa entro cui si colloca la problematica è l’art. 80, comma 3°, del D.L. n. 112 del 2008 che stabilisce: “nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l’INPS, dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici”.
L’art. 1, comma 6, del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione del predetto art. 80 del DL n. 112/2008, stabilisce a sua volta che, i soggetti portatori di patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della menomazione, “previo esame della documentazione agli atti”. Va a questo punto richiamato l’art. 80, comma 3, del DL 112/80 che stabilisce le categorie di soggetti esclusi dalle visite di revisione per le prestazioni a suo tempo erogate. Essi sono:
- anziani con più di 70 anni di età;
- minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100%;
- soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, al posto dell’automatica sospensione dei pagamenti, si procede d’obbligo alla visita domiciliare;
- i soggetti affetti da sindrome di talidomide titolari di accompagnamento o indennità di comunicazione.
Orbene, dal tenore letterale delle disposizioni appena richiamate si deduce chiaramente che, come nel caso in esame, i soggetti affetti da patologie irreversibili che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sono esonerati dall’obbligo di presentarsi alla visita di revisione finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione, e che non vi è alcun onere di produzione documentale da parte degli stessi poiché l’art.1, comma 6, succitato, fa espresso riferimento all’esame della “documentazione in atti”.
La ratio delle disposizioni sopra richiamate è proprio quella di evitare per l’Istituto previdenziale il ricorso ad inutili ed onerose procedure di verifica delle invalidità in presenza di patologie irreversibili e di particolare gravità.
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