Corte Costituzionale: legittimo il servizio di sostegno psicologico ai pazienti oncologici

Legittimo il servizio di sostegno psicologico ai pazienti oncologici

Con la sentenza n. 161 del 31 ottobre 2025, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della Legge regionale della Puglia n. 41/2024, che istituisce un servizio sperimentale di psico-oncologia a sostegno dei pazienti oncologici, delle loro famiglie e delle équipe mediche.

La decisione rappresenta un importante riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica come parte integrante della tutela della salute, in linea con i più recenti orientamenti nazionali e internazionali in materia di cure oncologiche.

Cosa prevede la Legge della Regione Puglia

La legge regionale istituiva un servizio di psico-oncologia sperimentale per due anni, finanziato con 1,5 milioni di euro.
L’obiettivo era fornire un supporto psicologico strutturato, rivolto non solo ai malati di cancro, ma anche ai loro familiari e ai professionisti sanitari coinvolti nel percorso di cura.

La norma stabiliva inoltre che l’attività potesse essere svolta solo da psicologi o medici specializzati in psicoterapia, conformemente alla legge n. 56/1989, quindi da professionisti già abilitati dallo Stato.

Le contestazioni del Governo

Il Governo aveva impugnato la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale per due motivi:

  1. Invasione della competenza statale in materia di “professioni”, sostenendo che la Regione avesse creato una nuova figura, lo “psiconcologo”;
  2. Violazione dei vincoli di spesa pubblica, poiché la Puglia si trova ancora nel Piano di rientro sanitario e, secondo il Governo, non poteva introdurre nuovi servizi “extra LEA”.

La posizione della Corte Costituzionale

La Corte ha respinto entrambe le contestazioni.  Secondo i giudici la legge pugliese non crea una figura professionale autonoma, ma si limita a istituire un servizio di assistenza psicologica affidato a psicologi e medici psicoterapeuti già riconosciuti.
Pertanto, la norma rientra nella competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, e non in quella statale sulle professioni.

La Corte ha anche richiamato:

  • L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, che già prevedeva il supporto psico-oncologico nelle reti oncologiche regionali;
  • Il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, che valorizza il ruolo dello psiconcologo come parte integrante del percorso terapeutico.

Inoltre, secondo i giudici non ci sarebbe nessuna violazione dei vincoli di spesa: il Governo non ha motivato in modo specifico quale voce del Piano di rientro fosse violata, né ha dimostrato che il servizio pugliese costituisse una spesa “extra LEA”.

Il significato della sentenza

La sentenza n. 161/2025 della regione Puglia segna un passo importante nel riconoscere il valore della salute psicologica come componente essenziale della cura oncologica.
La Regione Puglia ha esercitato legittimamente la propria autonomia, innovando l’offerta sanitaria senza oltrepassare i confini delle competenze statali.

Questo pronunciamento apre la strada a nuove iniziative regionali in ambito di salute mentale e sostegno psicologico, purché fondate su professionisti già abilitati e nel rispetto dei principi nazionali.

In un momento in cui le malattie oncologiche non sono più solo una battaglia medica ma anche un percorso umano e relazionale, la Corte Costituzionale ha riaffermato che la salute non è solo assenza di malattia, ma benessere fisico, mentale e sociale.

La Puglia, con questa legge, diventa un esempio concreto di come le Regioni possano tradurre in azioni reali il principio costituzionale di tutela della salute (art. 32 Cost.), con uno sguardo più umano e inclusivo verso il paziente e la sua rete affettiva.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 739 Articoli
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