
Interessante ordinanza della Corte di Cassazione n. 37500 del 30 novembre 2021 in cui viene confermato l’orientamento dell’obbligo di valutazione per il giudice degli aggravamenti anche in fase di opposizione dell’ATPO.
Il caso
Il tribunale di Napoli ha negato l’accertamento delle condizioni della ricorrente per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, negando l’applicabilità della previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c. dopo lo svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo (ATP).
Ha proposto ricorso avverso tale sentenza l’assistita, lamentando la violazione della citata norma processuale, invocandone l’applicabilità nella specie.
Secondo la Cassazione il motivo è manifestamente fondato poiché l’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di tener conto degli aggravamenti del quadro clinico sopravvenuti in corso di causa.
Motivi della decisione
Già la stessa Cassazione aveva specificato con l’Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019 che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l’aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal ctu, trova applicazione l’art. 149 disp. att. c.p.c.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice del medesimo tribunale, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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