
Contribuzione alle prestazioni sociali agevolate: reddito famigliare o personale? La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5185 del 2011, è intervenuta sulla questione del reddito da considerare ai fini della contribuzione delle persone con handicap alle spese per le prestazioni sociali agevolate.
Il Consiglio di Stato, prendendo come riferimento il principio generale di cui al dlg n. 109/98 che considera come criterio di riferimento per l’ottenimento delle prestazioni sociali agevolate il reddito del nucleo familiare (ISEE), ha dichiarato che vi sono delle situazioni in cui si deroga a tale principio.
La deroga riguarda le persone portatrici di handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e limitatamente alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente familiare, sia di tipo diurno che continuativo. Quindi, in tali casi si prende come riferimento non il reddito del nucleo familiare ma il reddito personale del disabile.
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