
Il 15 novembre scorso l’Inps ha pubblicato la circolare n. 159 con cui ha dato chiarimenti in merito al diritto al congedo straordinario per handicap grave a familiari e affini entro il terzo grado. Congedo per handicap esteso ai parenti entro il terzo grado
La circolare Inps sul congedo per handicap. Lo scorso 3 luglio 2013 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.
Con la sentenza succitata la Corte costituzionale ha ampliato il numero dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio e individuato, tra i soggetti medesimi, un rigido ordine gerarchico.
E’ stato considerato, tra l’altro, che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado nell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, attribuendo loro il diritto ai tre giorni mensili di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti. Per tale motivo, la Corte ha evidenziato che tale discrasia normativa rappresenta ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del citato d.l.gs. 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Soggetti aventi diritto
Il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine :
– il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Requisiti soggettivi
Il requisito della mancanza è intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (si pensi al celibato o allo stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche come altra condizione simile, avente carattere continuativo e certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità; si pensi al divorzio, alla separazione legale o all’abbandono.
Per l’individuazione delle patologie invalidanti, si fa riferimento solto a quelle, aventi carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea , ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
Le domande devono essere presentate solo per via telematica, direttamente o tramite i patronati o il contact center multicanale numero verde 803164.
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