
Dei requisiti necessari per avere diritto di ottenere l’assegno ordinario di invalidità si è già parlato. Mentre per esso non sono richiesti dei limiti di reddito, ai fini dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infatti, il diritto all’integrazione al minimo spetta nell’ipotesi in cui l’assegno sia di minimo importo ed il richiedente non abbia un reddito che superi i limiti stabiliti dalla normativa. In tal caso per il calcolo della situazione reddituale si fa riferimento al reddito personale e a quello coniugale.
L’integrazione al minimo non può in alcun caso superare l’importo dell’assegno sociale; inoltre, l’importo complessivo della pensione, comprendente anche l’integrazione al minimo, non può essere superiore al trattamento minimo.
Limiti di reddito
In ogni caso vi sono dei limiti di reddito che non vanno superati. Infatti, l’integrazione al minimo spetta quando, nell’anno considerato, il pensionato non possiede:
–redditi personali assoggettabili all’Irpef per un importo maggiore due volte l’assegno sociale;
–redditi cumulati con quelli del coniuge (non legalmente separato) per un importo superiore a tre volte l’ammontare dell’assegno sociale.
Occorre considerare che l’importo del trattamento minimo viene fissato ogni anno dalla legge e su questo importo è prevista un ulteriore maggiorazione in presenza di particolari situazioni reddituali. Nel caso di assegno ordinario di invalidità non è prevista la possibilità della parziale integrazione.
Si considerano, inoltre, legalmente separati i coniugi che siano tali a seguito di sentenza e non per una semplice situazione di fatto. Sono legalmente separati anche i coniugi autorizzati a vivere separatamente a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice ai sensi dell’art. 708 del c.p.c.
Ai fini del calcolo dei redditi per avere o meno diritto all’integrazione al minimo si consideri che:
- Non contribuiscono a determinare il reddito, i redditi relativi alla casa in cui si abita, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte , le pensioni di guerra, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell’integrazione, altri redditi esenti Irpef;
- Contribuiscono invece alla formazione del reddito, i redditi soggetti all’Irpef, i soggetti a tassazione separata, i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni del tfr, l’indennità post-sanatoriale.
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