Pensione 2016: aumenta di 4 mesi l’età pensionabile

pensione 2016

Con la circolare n.63 del 20 marzo 2015 l’Inps informa quali sono i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2016. Viene confermato l’aumento di quattro mesi per accedere alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata 2016.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2016 uomini e donne andranno in pensione con 4 mesi in più di età e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni) per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Inoltre, saranno molto penalizzate le donne poiché, con il fermo dell’opzione donna (alla data del 31.12.2015), non potranno più accedere al pensionamento con 57 anni di età e 35 anni di contributi.

PENSIONE DI VECCHIAIA – requisito anagrafico

Uomini e donne, dipendenti pubblici, accederanno alla pensione di vecchiaia col raggiungimento di 66 anni e 7 mesi (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive). Diverso è il caso dei lavoratori che non hanno maturato anzianità contributiva al 01 gennaio 1996: essi infatti accederanno alla pensione di vecchiaia tramite il sistema contributivo con 63 anni di età e 7 mesi, e 20 anni di contribuzione. In questo caso, però, l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia potrà essere accettato solo se l’assegno previdenziale mensile non è inferiore all’importo di 1.250 euro.

Nel settore privato, le donne lavoratrici dipendenti potranno andare in pensione a 65 anni e 7 mesi, mentre le donne lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps accederanno alla pensione al raggiungimento dei 66 anni e 1 mese.

Quindi, a partire dal 2016 sarà possibile accedere alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti:

A) Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

ANNO ETA’ PENSIONABILE
Anno 2016 65 anni e 7 mesi
Anno 2017 65 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi

B) Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

ANNO ETA’ PENSIONABILE
Anno 2016 66 anni e 1 mese
Anno 2017 66 anni e 1 mese
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi

C) Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

ANNO ETA’ PENSIONABILE
Anno 2016 66 anni e 7 mesi
Anno 2017 66 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi

D) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

ANNO ETA’ PENSIONABILE
Anno 2016 66 anni e 7 mesi
Anno 2017 66 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Dall’anno 2019 66 anni e 7 mesi

Attenzione: per chi ha il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita si applica al requisito anagrafico previsto dall’articolo 24, comma 7, legge n. 214 del 2011 (la Riforma Fornero), quindi in pratica l’età pensionabile, dal 1° gennaio 2016, è pari a 70 anni e 7 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

La norma di riferimento è la Riforma delle pensioni (Legge Fornero) di fine 2011. La differenza principale rispetto alla pensione di vecchiaia è che per la pensione anticipata vale il requisito contributivo.

Quindi, a partire dal 2016 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con i seguenti requisiti:

ANNO UOMINI DONNE
Dal 2016 al 2018

 

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020  

 

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

 

 

 

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

 

Attenzione: se il primo accredito contributivo è successivo al primo gennaio 1996, si applica il requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, della Riforma Fornero, per cui l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto delle soglie minime è pari, dal primo gennaio 2016, a 63 anni e 7 mesi.

PENSIONE DI ANZIANITA’- quote

Bisogna aggiungere tre punti decimali alle quote (formate da età anagrafica + anzianità contributiva) previste dalla legge n. 243/2004. Dunque, per coloro che possono ancora andare in pensione con il sistema delle quote, a partire dal 1° gennaio 2016 i requisiti sono di 35 anni di contributi ed un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti, con raggiungimento di quota 97,6, mentre serve un’età di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi, con raggiungimento di quota 98,6.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio Inps n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare Inps n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

Si propongono di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti.

Esempio 1: iscritto FPLD

Verifica dell’età al 31 ottobre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955: l’età del lavoratore è di 61 anni e 225 giorni pari a (61+225/365)=61,616 anni

Al 31 ottobre 2016 ha un’anzianità contributiva di 1877 settimane pari a 1877/52 = 36,096 anni.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Esempio 2: iscritti ai Fondi esclusivi dell’AGO

Verifica dell’età al 1° dicembre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:

l’età del lavoratore è di 61 anni e 256 giorni pari a(61+256/365)=61,701 anni.

Al 1° dicembre 2016 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni.

L’anzianità è quindi di 35 anni e 324 giorni pari a (35 + 324/360) = 35,900.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 1° dicembre 2016 è pari a 61,701 + 35,900 = 97,601.

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione.

Fonte: circolare INPS 63/2015

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