Sostegno all’alunno disabile: per il ricorso è competente il giudice ordinario, non il Tar.

sostegno scuola

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 25011 del 25 novembre 2014, è stato stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’assistenza del minore disabile a scuola, perché il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, perché siano garantiti pari dignità sociale e inclusione.

Si è arrivati alla sentenza dopo che un genitore aveva presentato ricorso contro le amministrazioni statali e comunali, che avevano assegnato al figlio minore, affetto da handicap in condizione di gravità ( ai sensi della Legge 104/92, articolo 3, comma 3,), 15 ore di Aec (Assistenza educativa culturale ai minori disabili in ambito scolastico), e quindi non garantendo il rapporto di 1 a 1, un numero di ore non equivalenti all’intero orario di frequenza.

Infatti, la legge n.67 del 1° marzo 2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) stabilisce all’articolo 2 che c’è una differenza notevole tra due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta), e all’articolo 3 della stessa legge assegna al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le nuove norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall’articolo 28 del Dlgs n. 150/2011.

La Corte Costituzionale aveva , tra l’altro, con la sentenza n. 215 del 1987 chiarito come la frequenza scolastica fosse “insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità”.

Di conseguenza, una volta che la scuola abbia adottato un piano educativo individualizzato oppure uno strumento analogo, non c’è alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione nell’assegnare le ore di sostegno, che debbono necessariamente essere comunque assicurate in misura pari al piano educativo già deliberato.
In tal caso, non vi è quindi giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo.

Fonte: http://www.orizzontescuola.it/

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