Assegno di invalidità: non conta il reddito della casa di abitazione

invalidità permanente

I Giudici della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione penale n.4674 del 17.12.2014, depositata il 9.3.2015, hanno stabilito che non conta il reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità (L. 118/71, art. 13). Di conseguenza per l’assegno mensile valgono le stesse regole previste per la pensione di inabilità.

Agli invalidi civili parziali, aventi cioè un’invalidità pari o superiore al 74% (fino al 99%), con età compresa tra i 18 ed i 65 anni e che non svolgono attività lavorativa spetta un assegno mensile di 279,75 euro (per il 2015) per tredici mensilità. Per l’erogazione occorre, però, che l’interessato non superi i 4.805,19 euro annui.

Nel caso de quo la Corte di appello, dando torto all’lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, di conseguenza, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Infatti, secondo la Corte di appello bisogna fare una distinzione tra il reddito della persona ed il reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili.

Quindi, ai fini del requisito reddituale, non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l’art. 12 legge 118/1971, rinvia per le condizioni economiche all’art. 26 legge 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Non rileva in senso contrario ai fini assistenziale, la denuncia dei redditi, al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito. La Corte di Cassazione ha, dunque, applicato lo stesso principio all’assegno mensile di invalidità, che è concesso con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegno della pensione di inabilità.

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3 Commenti

  1. Buongiorno.
    Vorrei sapere se la sentenza della cassazione n.4674 del 17/12/14 relativa al reddito per la casa di abitazione che non deve essere conteggiato, è valida anche per i contributi che ASL e comune erogano per gli anziani e disabili che necessitano dell’assistenza di una badante. Mio padre 91 enne da 19 anni provvede alle spese per una badante a tempo pieno ed ormai siamo arrivati alla fine delle risorse disponibili. Nonostante i vari ricorsi e rivalutazioni, mio padre non rispetta i parametri di reddito per rientrare tra i codici rossi aventi diritto. La casa in questione è un riscatto di edilizia popolare.

    • La sentenza fa riferimento solo al reddito per avere diritto all’assegno mensile di invalidità civile. Lei si riferisce invece alla Dichiarazione Sostitutiva Unica che descrive la situazione economica del nucleo familiare e che consente di fruire di prestazioni o servizi sociali assistenziali. LA sua domanda va posta ad un commercialista e non ad un avvocato. Saluti

  2. Buongiorno
    volevo chiedere se alla sentenza della Corte di Cassazione vi si può appellare personalmente in caso di pratica indebito Inps che revoca la pensione (categoria assegno sociale derivante da Invciv ) proprio per il reddito della prima casa( controlli effettuati nel 2015 sui redditi 2012),
    oppure è necessario avviare un ricorso vero e proprio con giudici e avvocati?
    La sentenza, è legge per tutti oppure ogni volta è necessario valutare caso per caso avviando una pratica legale?
    grazie

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