
La tutela del lavoratore divenuto invalido in corso di rapporto di lavoro.
Cosa succede se un lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato, dopo l’assunzione, si trova in condizioni di invalidità, con conseguente riduzione della capacità di svolgere le mansioni assegnate?
In questi casi, la normativa prevede trattamenti pensionistici specifici. Si tratta di prestazioni differenti rispetto a quelle derivanti dall’invalidità civile, che spettano indipendentemente dall’eventuale contribuzione versata. I trattamenti di invalidità lavorativa, infatti, maturano in presenza non solo del requisito sanitario, ma anche di quello contributivo.
Esistono due tipologie di pensione per invalidità lavorativa: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità ordinaria.
L’assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità lavorativa è una prestazione che spetta ai lavoratori con un’infermità tale da comportare una riduzione di due terzi della capacità lavorativa e che abbiano allo stesso tempo almeno 5 anni di contributi Inps, dei quali almeno tre versati nell’ultimo quinquennio.
Questa prestazione è soggetta a controllo triennale da parte della commissione medica Inps, ma dopo 9 anni, ossia dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno viene confermato definitivamente e non è più legato ad alcun controllo periodico triennale. L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma in tal caso, ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria. Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l’interessato possegga i requisiti contributivi previsti.
La pensione ordinaria di inabilità lavorativa
La pensione ordinaria di inabilità lavorativa, invece, viene riconosciuta ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale INPS a causa di un’invalidità totale al lavoro.
Ai fini del riconoscimento, occorre quindi che sia accertata un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per richiedere la pensione, oltre all’inabilità, occorre avere presso l’Inps un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni, di cui almeno tre versati nell’ultimo quinquennio.
La pensione di inabilità, a differenza dell’invalidità ordinaria, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nonché con l’iscrizione agli albi professionali. Inoltre è reversibile ai superstiti.
Nell’ipotesi di revoca della pensione per accertato recupero della capacità lavorativa, al soggetto viene riconosciuta una contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ordinario o della pensione ordinaria va presentata all’Inps telematicamente tramite uno degli enti di Patronato o personalmente se si dispone di Pin personale. In caso di rigetto della domanda, è possibile fare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione.
Buongiorno,
sono un’ operaia tessile su macchine circolari a tempo indeterminato dal 1976.
Il 17 Dicembre 2014 sono stata ricoverata in cardiologia il quale mi hanno riscontrato valvola mitralica insufficiente, ventricolo sx dilatato con aritmia atriale. A Giugno 2015 a detta del medico del lavoro della ditta e dal patronato mi è stato detto di fare il certificato SS3 e inabilità.
A Luglio l’ INPS mi ha accettato l’ inabilità per meno di un terzo solo sulle mansioni che svolgevo, riconoscendomi l’ assegno ordinario invalidità cat. IO.
Tramite il sindacato ho chiesto al datore di lavoro di potermi far fare altro tipo di lavoro, il datore di lavoro ha risposto che non ha altre mansioni da farmi fare in quanto al completo in tutti gli altri settori e che prima o poi dovrebbe licenziarmi.
Volevo sapere cortesemente da Voi è possibile che il datore di lavoro non avendo altre mansioni da farmi fare può licenziarmi senza assumersi nessuna responsabilità per non aver provveduto a farmi fare altro tipo di mansioni? In questo caso non essendo tutelata dal datore di lavoro cosa posso fare? Posso chiedere al datore di lavoro eventuale risarcimento in caso di licenziamento non avendo provveduto a trovarmi altre mansioni? Io ho 39 anni di contributi e 54 anni di età.
Premetto che la ditta dove lavoro ha solo 15 persone tra impiegate e operai.
Chiedo cortesemente delucidazioni in merito.
Grazie
Caterina
Buongiorno, sono una ragazza di 33 anni, dal 6 febbraio 2011 a seguito di un grave incidente con un cavallo sono rimasta paraplegica con un’invalifita al 100%! Vorrei capire se oltre l’accompagnamento che già fortunamente percepisco ho diritto anche alla pensione di invalidità ? Grazie
Salve, se non supera il limite di reddito che per quest’anno è euro 16.532,10 ha diritto anche alla pensione di inabilità civile. Saluti
Gentile Avvocato, sono disabile con carattere gravità permanente dal 2013. Invalidità 80 % rivedibile tra tre anni e poi ancora tra altri tre -cosi’ mi è stato detto. Omissione asma e fibromialgia perché non riconosciuta. Sopravvivo nel posto pubblico essendo monoreddito ma non ce la faccio più. Si possono fare azioni legali per accompagnamento e uscita dal posto di lavoro che occupo da 22 anni.? In alcune regioni la patologia è stata approvata Grazie
Buongiorno Avvocato,
Desidero sapere se l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità ordinaria sono cumulabili.
La ringrazio. Buona giornata