
Con una recente sentenza, la n. 16846/2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di ascensori per disabili in condominio.
In particolare, con la suindicata sentenza i giudici hanno stabilito che un ascensore per disabili può essere installato in condominio anche se riduce la larghezza della scala condominiale e anche in deroga alle regole sulla maggioranza previste per le innovazioni ordinarie.
Ciò in quanto, l’ascensore costituisce un’opera volta all’eliminazione delle barriere architettoniche e in quanto tale, in base alla Legge 13/1989, può essere autorizzata anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (e non la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio).
A tale conclusione sono giunti i giudici della Cassazione, respingendo il ricorso di un condomino secondo cui l’installazione dell’ascensore arrecava un danno ai condòmini compromettendo l’utilizzo della cosa comune. I giudici invece hanno affermato che, nello stabilire la presenza di eventuali danni, occorre confrontare gli interessi delle varie parti. Nel caso in esame, i disagi lamentati dai condòmini erano controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap.
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