Assegno ordinario di invalidità: no alla totalizzazione dei contributi

assegno ordinario

Con circolare n. 9 del 2008 l’Inps ha chiarito che non è concesso, al fine di ottenere l’assegno ordinario di invalidità, cumulare i contributi presenti in più casse previdenziali.

Può infatti accadere che un lavoratore svolga in periodi diversi sia un lavoro autonomo che un’attività di lavoro subordinato. In questi casi i contributi devono essere versati nel fondo di appartenenza della categoria dei lavoratori corrispondente al lavoro svolto in quel determinato periodo; in pratica, i contributi per il lavoro autonomo vanno versati in un determinato fondo a seconda della tipologia di lavoro (fondo artigiani o commercianti ecc), mentre quelli relativi al lavoro dipendente vanno versati nel fondo lavoratori dipendenti.

In tali circostanze, generalmente la legge prevede per il raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione, la possibilità di ricorrere alla totalizzazione dei contributi. Ossia si permette di cumulare tutti i contributi versati nei vari fondi al fine di ottenere la prestazione pensionistica richiesta.

Questo vale per raggiungere i contributi per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e la pensione di inabilità.

Per l’assegno ordinario ciò non è consentito.

Si ricorda che la normativa sull’assegno ordinario di invalidità prevede che per ottenerlo occorra che il lavoratore abbia almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa.

Come anticipato, con riferimento all’assegno ordinario l’Inps ha chiarito con la propria circolare che “la totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l’articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo”.

Questo significa che per verificare se vi siano i contributi richiesti al fine di richiedere l’assegno ordinario di invalidità si devono tenere in considerazione solo i contributi accreditati nel fondo nel quale il lavoratore è iscritto al momento della presentazione della domanda amministrativa oppure in quello nel quale è stato da ultimo iscritto sempre prima della presentazione della domanda amministrativa.

Se però, una volta ottenuto l’assegno ordinario, il titolare si aggrava con il conseguente riconoscimento dell’inabilità ordinaria, è possibile chiedere la pensione di inabilità ricorrendo alla totalizzazione, poiché in tal caso si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.

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