
Secondo i giudici della Corte d’Appello di Sassari, chi ha il riconoscimento della legge 104 ha diritto al trasferimento.
Così sentenziando, i giudici hanno annullato un articolo del contratto nazionale di lavoro del settore Scuola, permettendo ad un Impiegata di ottenere il cambio di sede per curare il figlio disabile. Ciò in quanto, secondo la sentenza, il contratto integrativo nazionale della scuola viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza delle persone disabili e di conseguenza non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede del dipendente che assiste appunto un familiare disabile.
I giudici hanno ribadito che la norma in questione tutela interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono essere sacrificati in nome di altre situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Queste altre situazioni, come lo sono le esigenze organizzative del comparto, seppur altrettanto importanti, devono però passare in secondo piano rispetto al diritto del disabile all’assistenza.
La donna ora potrà lavorare nella sede scolastica da lei stessa indicata al momento del bando sulla mobilità del personale. L’impiegata aveva invocato l’articolo 33 della legge 104 che riconosce al lavoratore “il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Ma la risposta dell’Ufficio scolastico era stata negativa in quanto l’amministrazione aveva applicato il contratto nazionale di lavoro che, nella parte sulla mobilità annuale dei dipendenti, non tiene conto della legge 104.
È indiscutibile, hanno affermato i giudici, “che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.
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