Assegno ordinario di invalidità: quando si può cumulare con i redditi da lavoro

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L’assegno ordinario di invalidità che spetta a colui cui viene riconosciuta una riduzione a due terzi della capacità lavorativa, consente all’interessato anche lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Pertanto, chi usufruisce dell’assegno ordinario di invalidità può allo stesso tempo continuare a lavorare. Non vi è dunque un’incompatibilità tra le due cose, ossia lavoro ( dipendente o autonomo) e prestazione previdenziale.

Però, a seconda del reddito derivante dall’attività lavorativa, l’assegno può subire una riduzione: più i redditi sono elevati, maggiore sarà la riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità.

Ai sensi dall’articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, se il reddito annuo conseguito dall’interessato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo inps, il trattamento dell’assegno viene ridotto del 25% della prestazione base; se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, la riduzione che passa al 50%.

Mentre nessuna riduzione dell’assegno ordinario di invalidità è prevista nel caso di redditi inferiori a 4 volte il minimo inps.

Se dunque un primo limite all’erogazione dell’assegno ordinario consiste nel reddito prodotto dall’interessato, un secondo limite è previsto nel caso in cui l’importo mensile dell’assegno ordinario di invalidità sia comunque superiore a 502 euro, cioè superiore al trattamento minimo Inps per l’anno in corso. In tale ipotesi la quota dell’assegno di invalidità che eccede il trattamento minimo viene decurtata del 50% e non può essere superiore all’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992).

In caso di lavoratore autonomo, la riduzione invece è del 30% della quota che eccede il trattamento minimo; rimane comunque fermo che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000). Solamente se l’assegno di invalidità è stato calcolato su un’anzianità contributiva superiore a 40 anni ( ipotesi molto improbabile), questa seconda riduzione non scatta (si veda in proposito la Circolare Inps 197 del 2003).

Il divieto di cumulo non riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità che siano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi nell’insieme le 50 giornate nell’anno solare oppure coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente o autonoma da cui deriva un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno.

Al compimento dell’età di vecchiaia, ossia quando l’assegno ordinario di invalidità verrà trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scatteranno più poichè la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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2 Commenti

  1. Buona sera mi chiamo Mirella barboni vivo a castelbellino pro. ancona sono invalida civile al 100/100 con pensione di inabilità lavorativa ( ex infermiera ) dal 2000 . Dal 2010 la situazione si è aggravata e percepisco anche la pensione di accompagnamento . Nel 2015 l’ INPS mi ha sospeso la pensione di invalidità richiedendomi la suddetta somma percepita nel 2014 da restituire 100 euro in 36 rate mensile dicendomi che hanno aggiunto il valore catastale della casa quindi chiedo gentilmente a voi ulteriori spiegazioni ( non ci capisco niente qui leggo che la casa non fa reddito mentre l’INPS dice tutt’altro) .

    Il mio PAL e ‘ di 16243 euro e il valore catastale della mia abitazione In comproprietà con mio marito è’ di 600 . Attendo cortesemente una vostra risposta grazie Mirella barboni

  2. buon giorno, avrei necessità di un piccolo chiarimento: sono un lavoratore dipendente e con reddito lordo di circa 23000€. quindi usufruisco del bonus “Renzi” di 80€. Da marzo sto percependo un assegno ordinario di invalidità. per calcolare il diritto o meno al bonus devo sommare l’importo dell’assegno al reddito da lavoro dipendente oppure no?
    Grazie Ciao Andrea

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