
Il diritto allo studio prima di tutto. Con una sentenza storica depositata il 16 dicembre 2016, n. 275, la Corte Costituzionale ha stabilito che i diritti fondamentali vengono prima di tutto!
Nel caso specifico si è chiarito che il diritto allo studio delle persone con disabilità e il conseguente diritto al trasporto (a scuola) deve essere realizzato a prescindere dalle risorse disponibili, in quanto trattasi di diritto incomprimibile della persona.
La sentenza trae origine da una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara sul servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità.
Orbene, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n.78 del 1978, art. 6, comma 2-bis, (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), nella parte in cui prevede che, per gli interventi inerenti il trasporto degli studenti in situazione di handicap e l’ assistenza scolastica qualificata agli stessi, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.
In base a tale legge la Regione Abruzzo aveva negato una parte del finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, perché non vi era la disponibilità finanziaria di bilancio.
La Corte Costituzionale con la sentenza in questione ha considerato illegittima la legge Regionale (78/78) sulla base del fatto che: “ ll diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost. e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”.
Il diritto allo studio è riconosciuto, oltre che dalla Costituzione, dalla Legge 104/92, anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che all’art 24 stabilisce che la discrezionalità del legislatore incontra un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto. E nel caso specifico il legislatore regionale dell’Abruzzo si è assunto l’impegno di concorrere, al fine di garantire l’attuazione del diritto al trasporto degli alunni con disabilità, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell’an e nel quantum la misura di tale contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilità di programmare il servizio e di garantirne l’effettività, in base alle esigenze presenti sul territorio.
Ne deriva che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni con disabilità non può essere, secondo la Corte, finanziariamente condizionato, ossia il rispetto di tale diritto non può essere subordinato alla disponibilità economica degli enti, ma va posto sopra qualsiasi esigenza contabile di bilancio.
Per tali motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo succitata limitatamente all’inciso “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.
Un altro passo in avanti è stato fatto a tutela della disabilità, dell’integrazione e dell’abbattimento delle disuguaglianze.
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