
Revoca dell’invalidità da parte dell’Inps dopo la sentenza del giudice. Può accadere che dopo pochi mesi dal riconoscimento in giudizio delle prestazioni economiche per invalidità civile, l’Inps convochi nuovamente a visita l’invalido revocandogli la prestazione che gli era stata appena concessa.
Infatti, l’Istituto previdenziale attraverso le verifiche straordinarie può decidere in qualsiasi momento di chiamare a visita l’invalido, anche se questi ha ottenuto da poco un decreto di omologa favorevole o una sentenza favorevole a seguito di giudizio di opposizione e quindi mettere in discussione quanto riconosciuto giudizialmente, ossia revocare l’invalidità.
A tutela di tali situazioni sono intervenute due importanti sentenze della Corte di Cassazione che hanno sancito in sintesi che “la situazione già accertata in un precedente procedimento giudiziario non può formare oggetto di una valutazione diversa quando persistano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Ragion per cui, nel momento in cui viene in questione la legittimità della revoca amministrativa della pensione da parte dell’Inps, va operato il necessario confronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di revoca e ciò al fine di appurare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute dell’invalido o in ogni caso un recupero della capacità di guadagno del medesimo”.
Si tratta della sentenza n. 383 del 1999 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, orientamento poi confermato con la più recente sentenza n. 16058 del 2008 (Cass. Civ. Sez. Lav.).
A quest’ultima sentenza si è pervenuti a seguito di ricorso proposto da un invalido per vedersi riconosciuto la pensione ordinaria di invalidità, già concessagli a seguito di accertamento giudiziale e poi ingiustamente revocata. Il Ctu nominato accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo all’invalido il diritto alla pensione ma dalla data visita peritale. Avverso tale decisione l’invalido ha proposto appello lamentando che il CTU di primo grado pur avendo accertato il medesimo complesso morboso da cui l’invalido era affetto al momento del riconoscimento (poi revocato) della prestazione di invalidità, aveva concluso il proprio elaborato peritale fissando la decorrenza dalla data della visita peritale d’ufficio e ciò, peraltro, in contrasto con la dichiarazione dello stesso CTU che, convocato a chiarimenti, aveva precisato che le patologie rilevate a conclusione del proprio accertamento peritale erano le medesime presenti al momento del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità e che nessun miglioramento si era riscontrato dall’epoca del riconoscimento, ma piuttosto un lieve peggioramento.
La Corte d’Appello ha rigettato il gravame, di conseguenza l’invalido proponeva ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini nella sentenza succitata del 2008 hanno osservato che già con precedente sentenza a Sezioni Unite (la sentenza n. 383/99) è stato enunciato “il principio secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984), e la portata vincolante della decisione riguardo a tale elemento continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata; con la conseguenza che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, cosicchè, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione, per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato”.
Tale orientamento ermeneutico è stato poi seguito da ulteriori pronunce di questa Sezione, anche con specifico riferimento all’assegno triennale di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1. A tal proposito si ricorda:
- Cassazione n. 4032/1999: “L’assegno di invalidità, che è riconosciuto L. n. 222 del 1984, ex art. 1, per la durata di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorché, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell’accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale”;
- Cassazione n. 17659/2003: “In tema di assegno ordinario di invalidità, ed in relazione alla rilevanza attribuita dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, al recupero della capacità di guadagno da parte dell’assicurato, la mancata conferma, in sede di revisione di un assegno riconosciuto in via giudiziale (per essere venute meno le condizioni di legge) presuppone che la effettività del miglioramento, che non consente la ulteriore erogazione dell’assegno, sia frutto di una comparazione delle attuali condizioni di salute dell’assicurato, con quelle in precedenza accertate con sentenza passata in giudicato, non rilevando in contrario la circostanza che l’assegno abbia solo durata triennale, con possibilità di conferma, in sede di revisione, per un periodo di pari durata”.
In considerazione di ciò la Corte accoglieva il ricorso.
Quindi, alla luce di quanto è emerso dall’analisi della sentenza, in ipotesi simili è opportuno riportare nel ricorso tale principio giurisprudenziale al fine di “indurre” il CTU nominato a tenerne conto.
Buonasera, gentilissimo avvocato mio figlio di 5 anni cardiopatico congenito operato a 6 mesi di vita per trasposizione delle grandi arterie div e stenosi polmonare, dopo l’intervento correttivo e definitivo gli e’ rimasta un’insufficienza moderata della neo aorta con dilatamento e lieve stenosi valvola polmonare. E’ affetto anche da ipotiroidismo congenito. Gli era stata riconosciuta indennità di accompagnamento con revisione circa ogni 9 / 12 mesi anche se lo chiamavano prima, ultima revisione fatta qualche giorno fa gli e’ stata ridotta a indennità di frequenza con le stesse patalogie di sempre sopra riportate. Mio figlio assume farmaci tutti i giorni: Enapren ed Eutirox e fa visite periodiche ogni 3 mesi circa, sono deciso a fare ricorso e chiedo un Suo consiglio in merito. Certo di una Sua attenzione e risposta celere, cordialmente La saluto.