Diritto al congedo straordinario in favore del figlio non convivente (Circolare Inps n.49/2019)

Con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 sulla concessione del congedo straordinario al figlio del disabile in situazione di gravità non convivente al momento della presentazione della domanda di congedo.

Con la predetta circolare l’ente ha recepito la sentenza n. 232/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001: “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Cosa prevede la normativa sul congedo straordinario (D.lgs 151/2018)

Il congedo straordinario è un periodo retribuito di assenza dal lavoro (due anni), accordato al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave (Legge 104, art.3, comma 3). Esso spetta solo ad alcuni familiari e secondo un ordine di priorità vincolante:

  1. coniuge conviventecomponenti dell’unione civile conviventi;
  2. padre o madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge;
  3. figli conviventi,  in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei genitori;
  4. fratelli conviventi, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei figli;
  5. parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.

Come si può vedere, ai fini del diritto al congedo retribuito è necessario il requisito della convivenza.

La novità della sentenza n. 232/18 consiste nell’avere dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.lgs n. 151/2001 nella parte in cui non prevede il diritto a fruire del congedo straordinario al figlio anche se non convivente.

Ne deriva che a seguito della succitata sentenza della Corte Costituzionale, le disposizioni sul congedo straordinario, regolato dal D.lgs 151/2001 , comma 5, articolo 42,  vanno coordinate con la detta sentenza.

Istruzioni operative circolare Inps

L’Inps ha evidenziato nella circolare che ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell’operatore della Struttura territoriale competente provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Viene, altresì, specificato che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Pertanto, le Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Testo della circolare Inps n.49 del 5 aprile 2019

 

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