
In caso di cessazione della convivenza tra i genitori, il figlio maggiorenne con handicap grave ha diritto al mantenimento?
L’art. 337-septies del codice civile, intitolato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni”, con riguardo alla responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, dispone che: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”
Come si può vedere, l’articolo in questione estende la tutela patrimoniale prevista per i figli minorenni implicati nelle cause di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio e nei giudizi di affidamento (che prevedono la somministrazione di un assegno periodico di mantenimento a carico del genitore non convivente) anche ai figli maggiorenni portatore di handicap grave.
Il figlio maggiorenne con handicap grave è colui che ha ottenuto la certificazione di handicap con gravità ai sensi dell’art 3, comma 3, legge 104 del 1992. Lo ribadisce l’art. 37 bis delle disposizioni attuative al c.c. secondo cui: “I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Attenzione però a non confondere l’handicap con l’invalidità civile. I due termini spesso sono utilizzati come se fossero la stessa cosa, ma in realtà non è così. Per cui una persona con invalidità civile può anche non avere il riconoscimento dello stato di handicap e viceversa. Va chiarito in particolare che con l’invalidità civile si attesta la perdita della capacità lavorativa, mentre con il riconoscimento dello stato di handicap si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che una certa disabilità può comportare per la persona.
Va, inoltre, specificato che la tutela patrimoniale prevista per i figli minorenni in caso di separazione o divorzio si estende solo ai figli maggiorenni con handicap grave. Ciò significa che non basta il riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art 3, comma 1, della legge 104/92, ma occorre il riconoscimento dell’art 3, comma 3.
Secondo l’art 3, comma 1, della legge 104, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.
Mentre, all’art 3, comma 3, è specificato che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Dunque, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave (in caso di cessazione della convivenza tra i genitori) sono estensibili le disposizioni dettate in favore dei figli minori in tema di mantenimento.
Amministrazione delle somme attribuite al figlio maggiorenne con handicap grave
Come devono essere amministrate le somme attribuite, dunque, a titolo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne con handicap grave?
La questione non è di facile soluzione in mancanza di una norma specifica. Una parte della dottrina ha sostenuto che tali somme vanno amministrate dal rappresentante legale nel caso in cui vi sia un provvedimento che dichiari l’incapacità di agire del figlio; in mancanza di tale provvedimento, si ritiene che le somme vadano gestite direttamente dalla persona titolare del diritto, quindi il figlio maggiorenne con handicap grave.
Sul tema si richiama, da ultimo, l’attenzione sulla sentenza del Tribunale di Potenza del 12.01.2016 che ha precisato che una persona disabile, per quanto non più minore, è equiparabile a un bambino; si legge, altresì, che “Chi soffre di un gravissima disabilità, non solo non ha potenzialità di diventare mai – con le proprie risorse – economicamente autonomo, ma non lo è neanche, né mai potrà esserlo, in ogni aspetto della vita normale”. Ne deriva il diritto del figlio disabile a percepire l’assegno di mantenimento, anche se quest’ultimo percepisce già prestazioni economiche in ragione del suo handicap (come ad es. l’accompagnamento), ciò in quanto tali prestazioni hanno finalità meramente assistenziale, indipendenti dal mantenimento dovuto dai genitori.
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