Indebito pensionistico: sì alla restituzione delle somme in caso di prestazioni incompatibili (Cassaz. 15759/19)

La Corte di Cassazione con sentenza n. 15759 del 15 giugno 2019 ha stabilito che la contitolarità di due prestazioni tra loro incompatibili esclude che possa ingenerarsi nell’assistito l’affidamento sulla liceità dell’erogazione di tali ratei. Ne deriva che l’assistito è tenuto alla restituzione dell’indebito pensionistico anche con riferimento al periodo precedente il provvedimento di revoca della prestazione, nei limiti della prescrizione decennale.

Il caso

Nel caso in questione l’Inps aveva proceduto alla revoca dell’assegno mensile di invalidità poiché l’assistito riceveva contestualmente anche l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità. Orbene, le due prestazioni sono tra loro incompatibili ragion per cui l’interessato deve optare o per l’una o per l’altra.

In tal caso il pensionato aveva percepito dal 2001 al 2004 entrambe le prestazioni, ragion per l’Inps aveva proceduto a marzo 2004 a revocargli l’invalidità civile, rappresentandogli l’entità dell‘indebito, ma senza richiederne il pagamento, ma rinviando a comunicazioni successive volte a chiarire l’eventuale applicabilità di sanatorie e l’entità del debito da corrispondere. La comunicazione definitiva giungeva quindi al pensionato solo nel maggio 2013 quando l’Inps formalizzava una richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di invalidità civile per gli anni 2001-2004.

Sulla prescrizione

La Cassazione ha dunque chiarito due punti fondamentali. In primis, ha chiarito che la comunicazione del marzo 2004 non era adatta ad essere considerata come atto interruttivo della prescrizione poiché, essendo generica, non poteva imporre un pagamento; la conseguenza è che dovevano quindi ritenersi prescritti tutti i ratei precedenti maggio 2003, cioè antecedenti i 10 anni la comunicazione definitiva avvenuta solo nel maggio 2013.

La richiesta dell’Inps, per poter interrompere il decorso della prescrizione, non deve essere equivocanon potendo infatti essa consistere in un mero rinvio a successive comunicazioni che avrebbero dovuto chiarire poi l’eventuale applicabilità di sanatorie e l’entità del residuo da corrispondere. 

Sull’incompatibilità

Il secondo punto che ha chiarito la Cassazione riguarda l’applicabilità al caso in esame delle disposizioni di cui alla legge n.29/1977 e alla legge n. 291/1988 secondo le quali, in tema di indebito assistenziale, la eventuale revoca della pensione di invalidità civile ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Per tale motivo la difesa del pensionato domandava che le pretese restitutorie dell’Inps fossero circoscritte unicamente al periodo successivo a marzo 2004, data in cui l’Inps aveva revocato l’invalidità civile, nulla potendo esigere limitatamente al periodo antecedente.

Secondo gli ermellini, il regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non trova applicazione nei casi in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti trovandosi in una situazione di incompatibilità.

Le incompatibilità non sono un requisito che impedisce l’insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione, comportando per l’interessato unicamente la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.

In pratica, l’erogazione di due prestazioni incompatibili nell’arco dello stesso periodo esclude che possa ingenerarsi nel pensionato l’affidamento sulla liceità dell’erogazione dei ratei di tale indennità. Quindi, in tali casi non si può invocare la protezione in tema di irripetibilità, ossia le disposizioni di favore di cui alla legge n.29/1977 e alla legge n. 291/1988 che pongono un limite alle pretese restitutorie dell’Inps ed il pensionato è assoggettato all’art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo, cioè è tenuto a restituire  (nei limiti della prescrizione decennale) anche dei ratei di invalidità civile percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca.

Lo stesso principio è già stato espresso in un caso analogo (Cassazione n.5059/2018): “in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero del pensionato in istituto di cura a carico dell’erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 cc”.

Testo completo della sentenza Cassazione n. 15759 del 15 giugno 2019

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