Indennità di frequenza anche ai minori stranieri per la Corte Costituzionale

Corte Costituzionale: indennità di frequenza anche ai minori stranieri. L’indennità di frequenza per i minori disabili extracomunitari: incostituzionale il requisito del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Lindennità di frequenza, introdotta dalla legge n. 289/1990, è una provvidenza economica che ha la funzione di assicurare istruzione, cura e fruizione di trattamenti riabilitativi o terapeutici ai minori con gravi disabilità e in condizione di disagio economico.

Il beneficio viene concesso in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e ha come destinatari anche i minori disabili cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché residenti in Italia.

I minori disabili apolidi o cittadini di Stati extraeuropei, fino a poco tempo fa, acquisivano il diritto all’indennità di frequenza secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 19 della Legge 388/2000, ossia solo se già titolari della “carta di soggiorno”: si tratta di un documento, ora denominato “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, che viene rilasciato ai cittadini stranieri residenti in Italia, in maniera regolare, da almeno 5 anni.

L’art. 80, comma 19, Legge 388/2000 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 16.12.2011 n. 329 Corte Cost. nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno, la concessione dell’indennità di frequenza ai minori extracomunitari regolarmente residenti in Italia.

Secondo la Corte Costituzionale, il requisito del minimo periodo di permanenza pari a 5 anni, che devono decorrere ai fini del riconoscimento della provvidenza, si traduce in una ingiustificata compressione dei diritti fondamentali dell’individuo e nella vanificazione della funzione sociale cui è sotteso l’istituto dell’indennità di frequenza.

Tale beneficio, a detta della Corte, si iscrive nel novero delle “provvidenze polifunzionali” ossia quelle atte a soddisfare non solo esigenze connesse alla perdita della salute e della relativa potenziale capacità di guadagno ma anche volte ad assicurare assistenza sanitaria, terapeutica e formativa a minori colpiti da patologie invalidanti, i cui nuclei familiari versino in condizioni economiche disagiate.

“Il contesto in cui si iscrive l’indennità di frequenza è quanto mai composito e costellato di finalità sociali che coinvolgono beni e valori, tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona (…)”. L’ordinamento, in sostanza, si pone come priorità quella di assicurare, al minore in difficoltà, condizioni di vita accettabili, nel contesto del nucleo familiare di appartenenza, nonché l’inserimento e la partecipazione attiva alla vita sociale e professionale anche grazie a un percorso formativo adeguato.

La recente sentenza della Corte Costituzionale rimuove, pertanto, dal nostro ordinamento giuridico una norma ritenuta in contrasto con i diritti fondamentali dell’individuo quali il diritto alla salute, all’infanzia, il principio di uguaglianza e rende uniforme l’applicazione della disciplina in materia di indennità di frequenza.

I minori disabili extracomunitari hanno diritto all’indennità di frequenza se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 289/1990 e dell’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, al pari dei cittadini italiani e degli stranieri comunitari residenti in Italia.

Angela Marcantonio

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*