Acquisto auto con Iva agevolata (chiarimenti Agenzia Entrate 335/21)

Acquisto auto con Iva agevolata. Con risposta n. 335 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato un chiarimento su un dubbio spesso sollevato in materia di acquisto auto con IVA agevolata al 4%.

Nello specifico, a formulare l’interpello è stata una società venditrice di auto che doveva procedere alla vendita di un’auto ad un minore disabile, titolare di legge 104/92 art.3 co.3 (handicap grave), con reddito inferiore ai limiti di legge. Il padre del minore è al momento disoccupato, con una certificazione unica relativa ad un solo mese lavorato e con quattro figli a carico per due mesi al 100%.

Quindi, la società venditrice chiede se, per l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per la cessione di un’auto, il soggetto disabile minorenne, privo di reddito, può considerarsi fiscalmente a carico di un altro soggetto (il padre) privo di reddito. Chiede, inoltre, con quale documentazione possa essere dimostrata tale circostanza e se, in alternativa, sia possibile intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento venga effettuato dal genitore.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate Iva agevolata

L’Agenzia dell’Entrate procede all’analisi della normativa che ha previsto l’IVA agevolata per le cessioni di veicoli a disabili, con ridotte o impedite capacità motorie. Anche se privi di patente e ai familiari cui risultano fiscalmente a carico.

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai medesimi soggetti di cui alla Legge 104/92, art. 3, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se privi di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico

La Legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986 ha previsto che per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata, occorre produrre al momento dell’acquisto dell’auto idenea documentazione: la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato.

Con riferimento al caso in esame l’Agenzia ritiene che ricorrano le condizioni di cui alla legge n. 449/97 per l’acquisto dell’auto con Iva agevolata da parte del familiare del quale il disabile sia fiscalmente a carico. Infatti, nella fattispecie si riferisce che il minore disabile è fiscalmente a carico del papà, come risulta dalla certificazione unica che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100%.

Inoltre, per quanto riguarda la documentazione da allegare ai fini dell’acquisto dell’auto con IVA agevolata, la legge richiede oltre alla certificazione attestate la disabilità, anche quella reddituale (Risoluzione n.6/2006), ossia la dichiarazione dei redditi del familiare che avendo fiscalmente a carico il minore, sarà l’intestatario dell’auto.

Infine, con riferimento al quesito riguardante la possibilità di intestare la vettura al minore anche qualora il pagamento del veicolo sia effettuato dal genitore, occorre fare riferimento alla Risoluzione n 6 del 2006 e alla Risoluzione n. 4 del 2007 in cui è stato chiarito che l’intestazione del veicolo può essere effettuata o in capo al disabile, se costui è titolare di un reddito proprio, oppure in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico, come nel caso in esame.

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