
Spesso i termini invalidità civile e invalidità ordinaria vengono confusi, per cui è opportuno conoscerne la differenza. Sia l’invalidità civile che l’invalidità ordinaria (altrimenti detta invalidità contributiva o da lavoro) danno diritto a prestazioni economiche, ossia ad una pensione.
Dato che i requisiti per accedere alle due tipologie di pensioni sono diverse, la scelta tra presentare la domanda di invalidità civile oppure quella ordinaria deve essere valutata bene perché potrebbe comportare l’accettazione (nel caso vi siano tutti i requisiti richiesti) o il rigetto della domanda.
Vediamo quali requisiti si devono possedere per la domanda di invalidità civile
Va chiarito innanzi tutto che l’invalidità civile ha carattere assistenziale, cioè spetta anche se non si hanno contributi versati. Quello che occorre, quindi, ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile è avere una menomazione fisica, un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. Più semplicemente si può dire che qualsiasi persona può chiedere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, purché però sia affetta da patologie di una certa rilevanza (requisito sanitario) ed abbia un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Solo il riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 74% dà diritto ad una prestazione economica, ossia ad una pensione.
Oltre ad essere affetti da patologie di una certa gravità, occorre un ulteriore requisito: è necessario trovarsi in uno stato di bisogno economico (requisito di reddito), ossia occorre non superare determinati limiti di reddito “personale” previsti dalla legge.
Quali requisiti occorre avere per l’invalidità ordinaria (contributiva)
L’invalidità ordinaria (detta anche contributiva o da lavoro) si differenzia dall’invalidità civile perché ha carattere contributivo, ossia richiede il versamento di un certo numero di contributi. In particolare, bisogna contare su un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre anni versati nell’ultimo quinquennio (requisito contributivo).
Di conseguenza l’invalidità ordinaria può essere chiesta dal lavoratore (sia dipendente che autonomo) che si trova, a causa dell’insorgere di patologie (requisito sanitario), a vedere ridotta la sua capacità a svolgere le mansioni assegnate in misura superiore ai 2/3 (67%).
A differenza dell’invalidità civile che ha carattere assistenziale e spetta solo se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personale, l’invalidità ordinaria non richiede il rispetto di limiti di reddito (al massimo la pensione ordinaria può essere ridotta nel caso in cui l’invalido ancora svolga attività lavorativa ed il reddito prodotto superi un certo limite stabilito dalla legge).
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Come accennato, sia l’invalidità civile che quella ordinaria, in presenza dei requisiti menzionati, danno diritto ad una pensione, con l’ulteriore differenza che:
- Per l’invalidità civile è previsto un importo fisso di pensione;
- Per l’invalidità ordinaria, l’importo della pensione viene calcolata in base ai contributi versati.
Detto ciò, prima di presentare la domanda di invalidità civile o di invalidità ordinaria è opportuno sempre verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, al fine di evitare di trovarsi poi davanti ad un rigetto della domanda avanzata.
Di seguito uno schema riassuntivo delle principali differenze tra l’invalidità civile e l’invalidità ordinaria.
INVALIDITA’ CIVILE |
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Requisito sanitario | Invalidità pari o superiore a 74% |
Requisito reddituale
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Limiti di reddito da rispettare
Non si deve superare € 5.010, 20 (invalidi civili tra 74.99%) Non si deve superare € 17.050,42 (invalidi al 100%) |
Requisito anagrafico | Età tra 18 e 67 anni |
INVALIDITA’ ORDINARIA (CONTRIBUTIVA) |
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Requisito sanitario | Riduzione di almeno 2/3 capacità lavorativa (67%) |
Requisito reddituale | Non c’è un limite di reddito
(se si supera un certo limite di reddito la pensione viene solo ridotta ) |
Requisito contributivo | Minimo 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 |
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