
Le nuove modalità di ricorso contro le decisioni dell’INPS nella Manovra correttiva 2011-2014. La Manovra correttiva cerca di limitare il contenzioso riguardante l’invalidità, la cecità e la sordità civile, prevedendo nuove modalità di ricorso contro le decisioni dell’Inps.
Allo stato attuale chiunque voglia opporsi ad una decisione dell’Inps in materia di handicap e di invalidità deve presentare un ricorso al Giudice, allegando all’atto tutta la documentazione necessaria. A questo punto il Giudice nomina un Consulente tecnico d’ufficio, deputato a elaborare una perizia che poi viene acquisita dal Giudice insieme alla documentazione già presentata dal ricorrente.
Il nuovo decreto legge n. 98 del 2011 introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo (445 bis) che prevede il c.d. “accertamento tecnico preventivo obbligatorio”.
Quali sono dunque le novità?
A partire dal 1° gennaio 2012 il cittadino che voglia opporsi ad una decisione dell’Inps in materia di invalidità non deve più presentare al Tribunale il ricorso introduttivo per il giudizio, ma un’Istanza di accertamento tecnico volta alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Si deve quindi chiedere prima al Tribunale una consulenza tecnica preventiva. Il Giudice allora nomina il consulente tecnico che elaborerà la perizia e prima di depositarla, tenterà la conciliazione tra le parti.
Se non vi sia stato prima l’accertamento tecnico preventivo, il Giudice non procede. Infatti, se alla prima udienza si evince che non sia stata presentata l’Istanza o che non sia stato completato l’accertamento tecnico preventivo, il Giudice concede altri 15 giorni di tempo a tal fine.
Una volta ultimate le operazioni di consulenza tecnica, il Giudice, con decreto comunicato sia all’Inps che al cittadino, fissa un termine non superiore a 30 giorni entro il quale le parti hanno l’obbligo di dichiarare se vogliono contestare le conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio. La dichiarazione va fatta con atto scritto depositato in cancelleria.
Se non vi sia stata contestazione, il Giudice entro 30 giorni procede all’omologazione mediante decreto dell’accertamento del requisito sanitario così come indicato nella perizia del consulente tecnico.
Contro tale decreto non si può ricorrere. L’ente competente, Inps, procede allora al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni.
Nei casi in cui, invece, non si raggiunga un accordo tra le parti, quella che ha dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve depositare nella cancelleria dello stesso Giudice il ricorso introduttivo del giudizio. Il detto ricorsodeve essere presentato entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che deriva a conclusione del giudizio è inappellabile.
Le nuovi disposizioni introdotte dalla manovra correttiva pongono il consulente tecnico d’ufficio in una posizione centrale. Nello stesso tempo però nessuna norma precisa e chiarisce se il CTU debba essere un medico legale oppure un medico specialista nella patologia da analizzare. Per tale motivo potrebbe accadere che a svolgere l’attività di CTU sia un medico non specializzato nella patologia da esaminare.
Inoltre, nel testo della manovra correttiva 2011-2014, precisamente all’art. 18, comma 22, è stabilito che le Regioni, in deroga alla normativa vigente, possono affidare all’Inps, mediante la stipula di convenzioni, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari degli invalidi civili, ciechi, sordi, disabili e portatori di handicap. Ciò significa che c’è la reale possibilità che l’Inps, oltre alle sue funzioni di ricezione delle domande, di erogazione delle provvidenze economiche, di verifica dei verbali, di presenza in giudizio, divenga titolare anche della fase di primo accertamento. Quest’ultima fase spetta allo stato attuale alle Regioni che la attuano mediante proprie Commissioni ASL al cui interno è già presente un medico dell’Inps.
Salve, Avvocato, finalmente il 28 Ottobre sono riuscito ad avere tramite la cancelleria del Tribunale sezione Lavoro l Omologa autentificata per l’accompagnamento riconsociutomi, ho chiesto la liquidazione all Inps, ma mi ha risposto che bisogna attendere che la Cancelleria notifica alla sede Legale dell avvocatura Inps di sede per procedere alla liquidazione, le chiedo è vero questo?Possono pagare anche con l omologa che le ho inoltrato io??E quanto tempo possono trascorrere prima che hanno ufficialmente l’omologa?Sempre i famosi 120 giorni??Oppure decorrono i 120 giorni dalla reale notifica che ha l?INPS??Grazie cordialità
Carlo Volpe