Indennità di accompagnamento ai minori diabetici (Cassazione 7032/2023)

Accompagnamento ai minori diabetici insulinodipendenti

Interessante ordinanza della Cassazione che ha stabilito che l’indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta ai minori nelle ipotesi di diabete mellito.

Secondo la Cassazione vi sono i presupposti per la concessione del beneficio, indipendentemente dalla capacità  di svolgere gli atti quotidiani della vita, fino a che non sono in grado di capire la “necessità dell’atto terapeutico” e farsene carico”.

IL CASO

Il Tribunale di Sondrio rigettava il ricorso proposto dalla madre di minore affetta da diabete mellito giovanile insulinodipendente e volto ad accertare la necessità di assistenza continua alla figlia e, dunque, le condizioni necessarie per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.

Secondo il Tribunale, la bambina, “pur bisognosa di quotidiane somministrazioni di insulina da parte della madre prima con penna insulinica, poi con Pod mediante caricamento ad attivazione, non era incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana”, pertanto “a parte le somministrazioni, la minore risultava svolgere comunque una vita normale compatibile con l’età”. Sulla base di tale assunto il Tribunale negava alla bambina l’accompagnamento.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione.

Con ordinanza n. 7032 del 09 marzo 2023 la Cassazione ha stabilito che: “l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona”.

Secondo la Cassazione “anche l’incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l’imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di una effettiva assistenza giornaliera”.

Pertanto, secondo gli ermellini è erronea la sentenza del Tribunale nella parte in cui nega il diritto all’indennità di accompagnamento, per il solo fatto che la minore conduceva una “vita normale compatibile con la sua età, nel periodo in cui necessitava dell’assistenza della madre per l’assunzione dell’insulina”.

Secondo la Corte di cassazione, l’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana deve essere intesa anche “alla luce dell’età, delle condizioni psicofisiche” della persona che chiede l’accompagnamento e quando si tratta di bambini si deve tenere presente quando ancora non possiedono “la capacità di intendere il significato, la portata, la necessità, l’importanza degli atti quotidiani” dai quali dipende “la salvaguardia della propria condizione psicofisica”.

Nello specifico, la cassazione ha concesso il diritto all’indennità di accompagnamento per tre anni, coincidenti con gli ultimi tre anni di scuola elementare della minore, e fino a quando, passata alla scuola media inferiore, la minore è riuscita “ad utilizzare da sola l’erogatore di insulina, e non ha avuto più bisogno dell’intervento del genitore.

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