Condivido questo interessante precedente giudiziario reso dalla Corte d’Appello di Taranto in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito assistenziale.
Nello specifico l’Inps chiedeva alla pensionata, nostra assistita, la restituzione della somma di 20mila euro percepita a titolo di indennità di accompagnamento e di assegno mensile di invalidità civile in quanto secondo l’Inps quelle somme non erano dovute a seguito di visita di revisione che negava alla pensionata il possesso requisito sanitario.
Abbiamo presentato ricorso al Tribunale di Taranto e dopo aver perso in primo grado abbiamo impugnato la sentenza in Corte d’Appello che ha invece accolto l’appello dandoci ragione e dichiarando che quelle somme non dovevano essere restituite all’INPS!
La sentenza è la n. 374 del 10 aprile 2024 della Corte d’Appello di Taranto.
IL CASO
Nell’aprile del 2019 la pensionata, invalida al 100% con accompagnamento, riceveva dall’Inps comunicazione di dover restituire 20mila euro percepite a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo da aprile 2017 ad ottobre 2018 ed a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo da novembre 2018 ad aprile 2019, poiché a seguito della visita di revisione di marzo 2017 la pensionata era stata riconosciuta invalida al 75% ( con conseguente venir meno del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento) ed a seguito della visita di revisione dell’ottobre del 2018 la stessa veniva riconosciuta invalida al 67% (e, quindi, in misura non più utile a conseguire dell’assegno mensile di invalidità civile per invalidi parziali).
La pensionata proponeva allora attraverso il nostro studio legale ricorso in Tribunale sul presupposto che non le erano mai pervenuti i verbali di revisione dell’invalidità, che l’Inps aveva comunicato l’indebita percezione per la prima volta solo con missiva dell’aprile 2019 e non aveva nemmeno provveduto nell’immediatezza della visita di revisione alla revoca del beneficio economico ed alla sospensione dell’erogazione del trattamento economico che invece è avvenuta solo nel 2019 (ossia dopo ben 2 anni dalla visita di revisione). Pertanto, la predetta situazione aveva ingenerato nella pensionata l’affidamento che le somme le fossero dovute.
Il Tribunale di Taranto però respingeva il nostro ricorso, dichiarando che la somma di 20mila euro dovesse essere restituita all’Inps.
Pertanto, la pensionata impugnava tramite il nostro studio la sentenza del Tribunale di Taranto davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima accoglieva l’appello dichiarando l’illegittimità dell’Inps a richiedere indietro le somme corrisposte alla pensionata dalla data della visita di revisione fino alla comunicazione della revoca.
LA SENTENZA
La Corte d’appello ci ha dato ragione accogliendo il nostro ricorso e dichiarando che la pensionata non doveva restituire i ratei di pensione percepite a titolo di accompagnamento e assegno mensile (20mila euro) dalla data della visita di revisione sino alla data della comunicazione della revoca sulla base della seguente motivazione: l’indebito assistenziale derivato dal venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita l’Inps alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento è comunicato al pensionato, a meno che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito (dolo) e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Si legge nella sentenza della Corte d’Appello che: “La presente pronuncia segue un orientamento sempre più consolidato (tra cui recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 24180/2022) secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ciò significa che, nel caso in esame, a giudizio della Corte d’Appello, sino al momento della comunicazione da parte dell’INPS alla pensionata dell’esito negativo delle visite di revisione, è ragionevole ritenere che la pensionata versasse in un incolpevole affidamento circa la perdurante spettanza a suo favore delle prestazioni assistenziali di cui godeva.
Detto in parole semplici, la Corte d’Appello ha accolto il nostro ricorso (dichiarando che la pensionata non doveva restituire le somme) ritenendo che fino al momento della comunicazione da parte dell’Inps dell’esito negativo delle visite di revisione (avvenuto dopo quasi 2 anni dalla visite stesse, ossia solo nel 2019) è più che ragionevole ritenere che la pensionata fosse indotta a credere di poter continuare a percepire le prestazioni assistenziali (l’indennità di accompagnamento e l’assegno mensile), ossia che versasse in una situazione di incolpevole affidamento. Per tale motivo, la Corte d’Appello di Taranto ha dichiarato che l’Inps non ha diritto a chiedere indietro le mensilità delle prestazioni assistenziali corrisposte alla pensionata.
L’Inps è stata, altresì, condannata a pagare le spese di giudizio sia del primo che del secondo grado.

Commenta per primo