Revoca assegno di invalidità civile per mancanza del requisito sanitario

Revoca assegno invalidità civile mancanza requisito sanitario

Con recente ordinanza la Cassazione chiarisce che se a seguito della visita di revisione dell’invalidità civile viene revocato l’assegno di invalidità per mancanza del requisito sanitario, l’Inps può richiedere la restituzione delle somme erroneamente percepite dal pensionato solo dalla data di comunicazione della revoca e non dalla visita di revisione.

Revoca dell’assegno di invalidità per mancanza del requisito sanitario

L’ordinanza è la n. 24180/2022, pubblicata il 4 agosto 2022.

Il caso

Il Tribunale accoglie il ricorso promosso dall’INPS nei confronti dell’ex titolare dell’assegno di invalidità civile, accordando all’Inps il diritto di chiedere la restituzione delle somme indebitamente erogate a decorrere dalla data in cui l’assistito era stato sottoposto a visita di revisione e fino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

La sentenza di primo grado viene confermata dalla Corte di Appello, ragion per cui il soccombente decide di sottoporre il suo caso alla Suprema Corte di Cassazione deducendo con un unico motivo del gravame la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 52 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 13 della legge nr. 412 del 1991, dell’art. 5 del DPR nr. 698 del 1994, dell’art. 4 della legge nr. 425 del 1996 dell’art. 37 della legge nr. 448 e dell’art. 2033 cod.civ., nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite.

La sentenza

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso sottolineando che “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’art. 38 della Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall’art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte”.

In particolare, hanno osservato gli Ermellini, nella materia in oggetto trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. In pratica, non è possibile, da parte dell’INPS, chiedere la restituzione delle somme erroneamente versate (a seguito della mancanza del requisito sanitario accertato alla visita di revisione) poiché il venir meno del requisito sanitario non è, in alcun modo, additabile all’ammalato che, anzi, è stato indotto a fare affidamento sull’erogazione.

Pertanto, l’indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, consente il diritto dell’Inps alla restituzione delle somme solo dal provvedimento con cui l’esito dell’accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.

Testo integrale ordinanza Cassazione n.24180/2022, pubblicata il 4 agosto 2022.

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