Indennizzo a causa di contagio da vaccinazioni e trasfusioni

Indennizzo a causa di contagio da vaccinazioni e trasfusioni. La legge n. 210 del 1992 prevede una procedura amministrativa per ottenere l’indennizzo.
Le competenze relative al risarcimento sono passate dal 1° gennaio 2001 dallo Stato alle Regioni.

La domanda per ottenere l’indennizzo va inoltrata, in carta semplice, al Ministero della salute inviando una raccomandata a/r all’Asl di residenza del richiedente o depositando la domanda direttamente presso l’apposito ufficio istituito presso la Asl.
In caso di minore o interdetto la domanda va presentata dal tutore parentale o legale.

A questo punto l’Asl trasmette la domanda ad un apposito ufficio della Regione la quale la trasmette a sua volta alla Commissione medica ospedaliera.
La Commissione medica ospedaliera provvede a chiamare a visita l’interessato ed a redigere un verbale che deve contenere la diagnosi e il nesso di causalità tra la patologia invalidante e l’evento vaccinazione o trasfusione. In caso di sussistenza dei due elementi, il verbale deve contenere anche anche l’indicazione della classe a cui la patologia diagnosticata è ascrivibile.
Se l’interessato è deceduto la Commissione deve effettuare la valutazione sui documenti.

Il verbale poi viene notificato all’interessato.
Qualora il parere della Commissione sia negativo, l’art. 5 della Legge 210/92 prevede la possibilità di presentare ricorso amministrativo da inoltrarsi al Ministero della salute non oltre 30 giorni dal ricevimento del verbale di visita. Dopo 3 mesi matura il silenzio-rifiuto.

RICORSO GIUDIZIALE

In caso di silenzio-rifiuto o di diniego espresso l’interessato può ricorrere al Tribunale , in funzione del giudice del lavoro, del luogo di residenza del ricorrente.

Per la proposizione della domanda di indennizzo per infezione da Hiv il termine di decadenza è di 10 anni, mentre per gli altri casi il termine è di 3 anni. Il termine iniziale da cui decorre la decadenza è quello in cui la patologia viene recepita come danno ingiusto causato dal comportamento di un terzo.

IMPORTO INDENNIZZO

L’importo dell’indennizzo varia a seconda delle classi di categoria. L’indennità è cumulabile con qualsivoglia altro trattamento a qualunque titolo percepito. E’ reversibile per 15 anni. Non è assoggettata ad Irpef e non può essere calcolata nel reddito imponibile né personale né familiare.

Di seguito sono indicati gli importi annuali dell’indennità per l’anno 2011.

Categoria

Prima: 7649,28 euro
Seconda: 7501,32 euro
Terza: 7354,44 euro
Quarta: 7206,84 euro
Quinta: 7058,94 euro
Sesta: 6910,98 euro
Settima: 6763,38 euro
Ottava: 6615,42 euro

Data la natura assistenziale e non risarcitoria dell’indennizzo, il beneficiario può anche promuovere contro la pubblica amministrazione l’azione per il risarcimento integrale di tutti i danni derivanti dalle trasfusioni infette. Questo vale per i danni datrasfusione di sangue ed emoderivati a causa della responsabilità colposa per l’errata sterilizzazione e conservazione del prodotto. Viceversa, non vale per le patologie derivanti da vaccinazione essendo in tal caso il danno un evento imprevedibile derivante anche dalle particolari predisposizioni del soggetto.

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