Invalidità civile: modalità verifica requisiti amministrativi (messaggio Inps 4818/15)

messaggio inps

Con messaggio n.4818 del 16 luglio 2015 l’INPS ha fornito chiarimenti riguardanti le modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c. (che è il ricorso per accertamento tecnico preventivo-ATP- obbligatorio per impugnare i verbali di invalidità civile, cecità e sordità, handicap) , relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile.

La normativa prevede che l’omologa del giudice a seguito di ricorso per ATP, venga notificato all’Inps che di seguito provvede alla liquidazione delle prestazioni entro 120 giorni, previa verifica dei requisiti amministrativi.

Orbene, nel messaggio è stabilito che per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, occorre che si verifichi:

A) il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP;

B) la presenza degli altri requisiti amministrativi.

Inoltre, vengono fornite le istruzioni operative in merito:

 1) all’accertamento del requisito sanitario;

2) alla decorrenza della prestazione;

3) all’eventuale diniego della prestazione;

4) all’accertamento dei requisiti reddituali;

5) alla liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto.

Quanto al requisito sanitario, il giudice designato nell’ATP (ricorso contro i verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap), qualora sia stata disposta la ctu ( ad esclusione del caso di rinnovazione della perizia o di sostituzione del consulente), deve nel decreto di omologa  attenersi alle conclusioni di ordine sanitario cui è pervenuto il CTU (il ctu è il consulente tecnico d’ufficio, ossia il perito nominato dal giudice a seguito di accertamento tecnico preventivo).  Nell’ipotesi di contrasto tra decreto di omologa e la perizia (ossia la relazione) del CTU, si dovrà avere riguardo alle sole conclusioni definitive indicate dal consulente. Pertanto sarà tale grado di invalidità, dichiarato dal CTU, a dover essere preso in considerazione per la liquidazione della prestazione. Ciò comporta per il funzionario incaricato della difesa dell’Istituto a ritirare la copia definitiva della CTU segnalando all’ufficio competente alla liquidazione della prestazione l’eventuale contrasto tra la CTU e il Decreto di Omologa.

Quanto alla decorrenza della prestazione, la prestazione economica riconosciuta con l’ATP dovrà decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Qualora invece la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.

Quanto poi all’eventuale diniego della prestazione, il messaggio Inps chiarisce che pur in presenza del presupposto sanitario, gli uffici competenti dovranno invece negare la prestazione economica quando:

– non sia stata presentata la domanda amministrativa;

– non vi sia corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice;

– il richiedente sia decaduto dell’azione giudiziaria ex DL 269/2003 (poiché la domanda è stata presentata dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);

– manchi il requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

– manchi il requisito reddituale (si veda avanti circa i requisiti reddituali);

– difetti il requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

invalidità civileQuanto, all’accertamento dei requisiti reddituali, la normativa prevede che l’Inps provvede alla liquidazione della prestazione economica entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi.

Secondo il messaggio, poiché le prestazioni economiche riguardano un’utenza particolarmente debole, occorre che l’accertamento dei requisiti amministrativi sia effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70; e ciò al fine di garantire la concessione della prestazione entro il termine di 120 giorni.

Quindi, se la prestazione economica da liquidare dipende dal reddito del beneficiario, l’operatore una volta ricevuto il decreto di omologa e dopo aver verificato i presupposti di cui ai punti precedenti, deve:

– accertare sui data-base dell’Istituto che vi sia la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per avere diritto alla prestazione economica. Nell’ipotesi di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato occorre che sia anche verificata d’ufficio l’esistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;

–  chiedere al cittadino i seguenti dati se non sono contenuti negli archivi dell’Istituto:

–   il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda amministrativa (Mod AP66);

– il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto extracomunitario/apolide/rifugiato.

Quanto, infine, alla liquidazione della prestazione sulla base dei dati in possesso dell’Istituto, il messaggio Inps chiarisce che, se i controlli precedenti sono positivi, l’operatore può procedere alla liquidazione della prestazione economica in via provvisoria che deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa.

Nel caso invece in cui i controlli diano esito negativo e quindi l’utente non abbia il requisito reddituale e/o gli altri requisiti previsti dalla legge, verrà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, che dev’essere comunicato al richiedente mediante racc. A.R., al Patronato ed al difensore di fiducia tramite PEC.

Anche le provvidenze di invalidità civile che non dipendono dalla verifica del requisito reddituale, come l’accompagnamento, devono essere liquidate in via provvisoria entro il termine di 60 giorni dalla notifica del decreto.

L’operatore Inps andrà a chiedere all’utente, almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione, la compilazione del modello AP70, in modo che, anche dopo tale liquidazione, venga accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali.

Le strutture territoriali dell’Istituto vengono invitate mediante il messaggio Inps a sensibilizzare gli intermediari sull’esigenza che il modello AP70 sia presentato entro 30 giorni dalla richiesta.

Se dal controllo dei requisiti extrasanitari ne deriva la non spettanza del diritto alla prestazione, quest’ultima verrà rigettata con conseguente recupero delle somme già erogate.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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38 Commenti

  1. Atp, Ctu, perizia, ma che gergo è questo? Non si capisce nulla! Cerchiamo per favore di parlare chiaro a delle persone che già di suo hanno già dei grossi problemi!!

  2. Gentilissima Avvocato, mi rivolgo a lei in facoltà delle sue funzioni, volevo chiederle essendo già invalido civile al 100% , ho richiesto l’aggravamento con accompagnamento direttamente al giudice tramite legale del patronato mi è stata riconosciuta dal CTU del INPS che ho già nella mani la perizia che ha depositato online un mese circa fa, il mio legale mi ha dato copia che leggo che mi ha riconosciuto anche gli arretrati dicendo anche la data per motivi di disturbo della Personalità Grave; la domanda è questa: Secondo la vostra esperienza dovrò comunque fare delle visite di verifica in futuro??Oppure non è detto potrei anche rientrare nelle liste che non dovrei piu fare visite?Ci sono dei margini che potrebbero togliermi con il tempo l’accompagno?Inoltre la seconda domanda sempre secondo lei tra quanto tempo potrei prendere i soldi?Entro Natale?Grazie spero in un vostro tempestivo riscontro…Cordialità

    • Potrebbe essere sempre chiamato a revisione, anche se è stato riconosciuto mediante sentenza, a meno che la sua patologia non rientri in quelle che danno diritto all’esonero, contenute nel D.M. del 2 agosto 2007. Quanto ai tempi di liquidazione, tutto dipende da chi gestisce la pratica presso l’Inps; comunque l’Inps ha 120 giorni di tempo per pagare. Saluti

  3. Grazie per la sua Tempestività nel rispondermi, e come potrei sapere o vedere se rientrerei nelle liste dell esonero contenute nel D.M. del 2 agosto 2007?Ed è vero che potrei anticipare l inps tramite un modulo adatto e farne richiesta per l’esonero?Cosa mi consiglia lei sinceramente?Farlo o non fare nulla?Visto che lei è un Tecnico specialista del caso, mi consiglia lei, grazie antiicpatamente
    Cordialità

  4. Mi scuso(non vorrei farmi la fama da GRAFOMANE), ma il punto 10 dice: 10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
    Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
    Valutazione prognostica.
    Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.
    Quindi siccome mi è stata data proprio per Disordine della Personalità e antisociale grave, potrei godere dell’Esonoro??Mi conviene comunque farlo presente io prima??Oppure Dr.ssa mi consiglia di stare fermo fermo??Sinceramente cosa mi consiglia’?Non intendo assolutamente farmela togliere dopo che ho fatto il 48 affinchè il tribunale me la riconoscesse l’accompagno,quindi mi consiglia lei per favore, Grazie
    Saluti
    Carlo

  5. Salve le chiedo la seguente informazione , se mi può dare un indicazione dato che dovo aver parlato con vari patronati ho deciso di testa mia dato che ognuno diceva una cosa diversa.
    Riassumendo ho mio figlio non vedente a cui faccio ogni anno la domanda dei assegni sulla pensione della nonna e mi danno circa 3900€ , da Dicembre l’inps sta recuperando la somma perche mia moglie avendo avuto un linfoma ha ottenuto la pensione ( ma l’accompagnamento che e venuto meno da novembre 2013 e rimasta solo la pensione l 100% per l’inps h fatto reddito, i 2 mesi senza accompagno.
    (siamo entrambi disoccupati reddito 0)
    Adesso mia moglie da gennaio 2015 a gennaio 2017 ha ottenuto il 75% di invalidità ed io non ho prodotto l’ap70 x il pagamento perche avrei perso 3 anni di assegno su 2 anni di pensione certa , inoltre nell’eventuale caso mia mamma anziana e malata venisse meno perderei il diritto della reversibilità del 70% della sua pensione a favore di mio figlio disabile che dovrebbe permanere anche quando maggiorenne. Lei cosa mi può dire a proposito.
    Grazie e distinti saluti.

  6. Buongiorno Avvocato , mi trovo nella seguente situazione riguardo ad un accertamento tecnico preventivo ex .art 445 bis riguardo ad domanda di invalidità respinta da INPS.

    Numero ruolo generale: 2014/xxxxx Ritualità: ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS
    Oggetto del fascicolo: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Giudice: xxxxxx
    Sezione: SEZIONE LAVORO
    Data di iscrizione a ruolo: 08/09/2014
    Data citazione:
    Data prossima udienza:
    Sentenza: —- / ——–
    Decreto ingiuntivo: —- / ——–
    Stato del fascicolo: ATTESA OMOLOGAZIONE

    Elenco delle tipologie di parti:
    AP
    CP

    Elenco delle righe di storico:
    08/09/2014 – ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
    08/09/2014 – ASSEGNAZIONE A SEZIONE
    12/09/2014 – DESIGNAZIONE GIUDICE
    07/10/2014 – FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
    08/10/2014 – NOMINA CTU
    21/11/2014 – COSTITUZIONE PARTI
    28/11/2014 – GIURAMENTO CTU
    05/12/2014 – DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
    10/03/2015 – DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D’ UFFICIO
    27/08/2015 – ATTO NON CODIFICATO

    Questo è quanto risulta dal sito del tribunale , ora mi chiedo ma il giudice entro quanto deve dare omologa della perizia , perizia depositata 6 mesi fa?
    Il mio avvocato dice che dobbiamo attendere…..
    Cordiali saluti
    Mauro

    • Il Giudice deve provvedere all’omologa entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la contestazione delle risultanze della ctu. Essendo questo termine non perentorio, ossia la sua non osservanza non comporta sanzioni o effetti sfavorevoli, le consiglio di far sollecitare l’emissione tramite il suo legale. E’ davvero inammissibile un ritardo simile!

  7. Gentilissimo Avvocato le chiedo un prezioso aiuto.
    Ho fatto ricorso contro l’Inps dopo un riconoscimento d’invalidità civile del 60% convinto di avere i requisiti per ottenere una percentuale superiore al 74% ed avere una pensione d’invalidità.
    Il CTU nella sua perizia ha dato una percentuale del 70%.
    Purtroppo ero seguito da una avvocato del patronato che non conoscendo la mia situazione clinica mi ha creato solo danni non contestando la perizia del CTU e facendo quindi procedere il giudice per ”silenzio/assenso”.
    Nel decredo di omologa il giudice dà parere negativo in riferimento alla prestazioni di pensione di inabilità e di assegno mensile.
    Essendo però convinto di avere almeno i requisiti per ottenere l’esenzione per invalidà per il ticket sanitario visto la percentuale del 70% definita dalla perizia del CTU sulla sua relazione in mio possesso,mi sono recato all’ASL per ottenere il beneficio.
    Mi è stato negato dall’impiegato con la motivazione che sul decreto di omologa cè solo il riferimento con giudizio negativo per la pensione ed assegno e non cè riferimento alla percentuale del 70% .
    Tale percentuale è chiaramente visibile e dettagliata sulla documentazione del CTU dalla quale si capisce benissimo, nella prima pagina, che il numero di procedimento è lo stesso di quello del decreto di omologa emesso dal giudice.
    Secondo lei ho diritto almeno all’esenzione sanitaria?
    Mi scuso se sono stato confusionario ma non ho competenza sull’argomento.
    Sono a disposizione per informazioni aggiuntive necessarie.
    Attendo con ansia la sua risposta.
    Cordialmente,Franco.

  8. Salve Avvocato, vorrei porle un quesito riguardante l’invalidità civile. Mia moglie percepiva dal 1995 di un assegno vitalizio d’invalidità per il 75 %. Al compimento dei 65 anni d’età (nel 2013) l’importo le è stato sospeso ma non lo hanno mai comunicato, chiedendo la restituzione di Euro 10.702 e bloccando la pensione da dicembre 2015. Io sono un pensionato che percepisce 17.000 euro lordi annui. Non capiamo perché non hanno sospeso la pensione dal momento che ha compiuto il 65° anno d’età, perché non ci hanno comunicato che non le spettava più la pensione. Da Lei cortesemente desidero sapere quale articolo di legge dispone che per l’invalido già prima dei 65 anni si considerano sollo i redditi dello stesso e non anche del coniuge. La ringrazio e la saluto cordialmente

  9. Gentile avvocato ho ricevuto verbale sanitario con percentuale di invalidità del 75%, io però percepisco indennità di NASPI da maggio 2015 per la durata di due anni, pertanto il patronato mi ha sconsigliato di inoltrare il modello AP70 per la concessione dell assegno di invalidità in quanto il mio reddito personale supera il limite fissato, consigliandomi diinviarlo qualche mese prima della fine della percezione della NASPI in modo da prendere anche gli arretrati. Secondo lei è giusto?

    • Se con la NAspi supera i limiti reddituali previsti per l’erogazione dell’assegno mensile, effettivamente non ha senso inviare ora il modello Ap70 perchè non avrebbe diritto all’assegno. Una volta terminata la disoccupazione potrà però richiederlo, ma non avrà diritto ad arretrati poichè appunto non spettanti per superamento dei limiti reddituali.

  10. Salve avvocato mi e stato valutato il 76% di invalidità a febbraio 2015 nel ricorso dopo la prima visita che ebbi ad aprile 2012,che era del 64%. Ma siccome e stata fatta domanda di accompagnamento nell’omologa del tribunale e scritto che “omologa l’accertamento dell’ INSUSSISTENZA del requisito sanitario oggetto del procedimento…..il ricorrente NON SI TROVA,nelle condizioni sanitarie relative alla indennità di accompagnamento e in quelle relative al comma 3 della legge 104/1992. Quindi l’inps mi ha rifiutato il pagamento.Chiedo chiarimento al mio avvocato che mi spiega che non e stata sbagliata la domanda di invalidita,ma si deve fare una correzzione all’omologa,e mi hanno detto di aspettare (aspetto gia dal dicembre 2012) ma chiedendo ad un altro patronato e ad un altro avvocato mi hanno detto tutti e due che si deve ripetere la domanda.Non so cosa fare,la frustrazione e tanta,anche perchè l’handicap che ho a reso problematico il lavoro che svolgevo.Mi scuso se mi sono prolungato un po e spero sia stato chiaro nell’esporre il mio problema .Saluti

    • Ho avuto un omologa positiva X accertamento requisito sanitario pari al 75
      L’INPS ha presentato correzione errore materiale poiché nell’atp era stato richiesto accompagnamento nonostante la domanda amministrativa era X assegno
      Si può fare qualcosa
      Causa contro Inps X pagamento

  11. Buonasera Avvocato,
    sono una signora di 56 anni dipendente pubblica ex inpdap, invalida civile al 67%, in procinto di chiedere l’aggravamento, vorrei sapere se è possibile andare prima in pensione come invalida, se affermativo con quale percentuale e con che criterio di calcolo dell’importo …. (attualmente ho 35 anni di anzianita’ di servizio).
    Grata per l’attenzione, Le porgo distinti saluti.

    • Per i dipendenti pubblici non è previsto il pensionamento anticipato per invalidità, ma solo quello per inabilità (100%). Ciò in quanto nell’ipotesi di residua capacità lavorativa l’amministrazione di appartenenza può sempre tentare di affidare al dipendente altre mansioni. Saluti

  12. gentilissimo avvocato.
    abbiamo ricevuto l’invito a visita per verifica straordinaria invalidita’ civile per ns figlio di 17 anni e mezzo.
    il tutto gli venne riconosciuto con sentenza del tribunale .
    vorrei sapere se la sentenza stessa puo’ essere messa in discussione da una commissione inps .
    trattasi di patologia dell’eta’ evolutiva rientrante tra quelle non rivedibili in base al DM del 2007.
    grazie.

  13. Buongiorno avvocato,
    da maggio 2015 è iscritto il fascicolo di ATP ex art. 445 BIS
    Data prossima udienza:
    Stato del fascicolo: PROCEDIMENTO DEFINITO
    Elenco delle righe di storico:
    05/05/2015 – ISCRIZIONE RUOLO GENERALE
    05/05/2015 – ASSEGNAZIONE A SEZIONE
    05/05/2015 – DESIGNAZIONE GIUDICE
    06/05/2015 – FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI
    20/05/2015 – COSTITUZIONE PARTI
    15/06/2015 – RINVIATO AD ALTRA UDIENZA DI COMPARIZIONE
    25/06/2015 – GIURAMENTO CTU
    20/10/2015 – DEPOSITO CONSULENZA TECNICA D’ UFFICIO
    20/10/2015 – DEPOSITO ISTANZA LIQUIDAZIONE CTU
    20/10/2015 – DEPOSITO ATTO NON CODIFICATO
    02/11/2015 – SOSTITUZIONE GIUDICE
    26/11/2015 – ANNOTAZIONE
    26/01/2016 – LIQUIDAZIONE CTU

    Ricevo lettera da parte dell’avvocato nel mese di gennaio 2016 che mi scrive:
    le comunico che l’INPS ha contestato la CTU e il conseguente riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Tale ricorso non consente l’erogazione della prestazione se non dopo un ulteriore vaglio da parte del Giudice che potrà decidere allo stato degli atti, chiamare a chiarimenti il CTU o rinnovare la CTU e nominare un nuovo perito. Tali determinazioni saranno assunte in apposita udienza fissata ad ottobre 2016 entro la quale dovremo costituirci con una memoria. Mi invita a contattare il patronato per gli incombenti necessari per la costituzione in giudizio.
    Sul sito del tribunale non è riportata la data della prossima udienza di ottobre, perchè?
    Sul prospetto presentato dal patronato ho finora pagato le spese medico-legali e legali relative al 1° grado (anche se questo è un ATP, non dovrebbe corrispondere al 1° grado), adesso devo affrontare ulteriori spese per il 2° grado?

  14. Buonasera Avvocato,
    mia madre aveva il 70% di invalidità e, a seguito di ricorso, le è stato riconosciuto il 75% ma tale percentuale è stata validata dal CTU a luglio 2016 quando mia madre aveva compiuto 65 anni qualche mese prima cioè a febbraio 2016. Oggi è arrivata comunicazione dell’Inps dove si evidenzia che avendo compiuto 65 anni non spetta pensione di invaliditò. E’ possibile effettuare un altro ricorso visto che la perizia del Ctu si riferisce ad una invalidità precedente al compimento dei 65 anni? C’è qualche possibilità di ottenere la pensione?
    Grazie per una eventuale risposta e buon lavoro

  15. Buongiorno Avvocato
    a mia madre è stata concessa l’ indennità di accompagnamento e la L.104 . Nella relazione della CTU è riportata la data di scadenza quindi di revisione dicembre 2018 mentre nell’omologa questa data non è menzionata. Avendo io richiesto in ufficio i permessi relativi alla Legge 104 mi sono accorta che mi sono stati concessi fino a dicembre 2018. Mi chiedevo se è giusto così oppure bisogna far valere solo l’omologa come documento finale per indennità di accompagnamento e per la L.104? Grazie

    • Generalmente nel decreto di omologa il Giudice si rifà semplicemente alle conclusioni formulate dal ctu, di conseguenza l’indicazione della data di revisione a dicembre 2018 è corretta anche se il Giudice non l’ha espressamente menzionata. Saluti

  16. Buonasera AVVOCATO volevo farle 1 domanda il dodici setttembre corrente annoil CTU ainviato al mio Avvocato copia relazione in merito al mio ricorso invalidita civile e legge 104 . quanto tempo ha a disposizione il CTU x depositare sudetta perizia ?Il mio legale dice che ci vuole ancora del tempo .Certo di un gradito riscontro invio saluti Umberto Lia

  17. Buongiorno avvocato,le volevo fare una domanda,dopo che il giudice produce l’omologa l’avvocato del ricorrente deve procedere lui stesso all’acquisizione dei documenti per richiedere la liquidazione,oppure si deve fare la classica ap 70 e quindi il ricorrente deve firmare la richiesta come si fa dopo un verbale di visita?

  18. Buongiorno, dopo aver vinto il ricorso per invalidità e handicap per mia madre l’avvocato del patronato che ha seguito la pratica mi comunica telefonicamente che il giudice aveva omologato e avrebbero liquidato entro 3/4 mesi. Dopo il III mese ho contattato l’INPS per notizie sullo stato della pratica e mi ha chiesto quando era stato presentato il modello ap70. Non sapevo nemmeno di cosa si trattava ho contattato l’avvocato che mi ha detto che per qualche motivo non mi ha comunicato tramite e-mail che avrei dovuto fare questo modello e siamo rimasti che mi avrebbe fatto sapere come risolvere la situazione. Vorrei sapere se adesso i giorni per liquidare la pratica se ripartono dalla presentazione del ap70 o se essendo mia madre 86 enne basta la data dell’omologazione. Grazie
    Stefano Scaramuccia

    • La normativa stabilisce che l’Inps provvede alla liquidazione della prestazione economica entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all’accertamento degli altri requisiti amministrativi,tramite il modello AP70. Solitamente dall’invio del modello decorrono 2/3 mesi per la liquidazione. Saluti

  19. Buongiorno avvocato,
    Mia figlia italiana come me ha l’accompagno per invalidi civili totali (100%) lasceremo l’Italia definitivamente per un’ altro paese Europeo per almeno 5 anni. La mia domanda è come e dove si fa la richiesta di cancellazione dell’invaliditá civile? INPS patronato? Grazie

  20. Salve avvocato le porgo una domanda….l’inps mi ha negato una richiesta di permessi 104 richiesta per mio suocero che ha la 104 comma 3. Me l’ha negata perché io ho il permesso allattamento di 2 ore al giorno per mio figlio che comporta un anno ad agosto. Non capisco perché sono incompatibili visto che sono per persone diverse e non sono utilizzate gli stessi giorni. Grazie in anticipo per la.risposta

  21. Salve, sono un invalido civile extracomunitario. Sono un ragazzo del Bangladesh, ho 23 anni. Sono seguito dal cps del sanpaolo. Mi e stata diagnosticata la schizofrenia paranoidea.. Ho il 100 %.. Qualche settimana fa sono andato al caf per fare domanda per lerogazione. Mi hanno fatto compilare il modulo ap04. Poi hanno detto che per continuare la procedura devo portare la documentazione di reddito dal mio paese d’origine. Ecco lho fatto. L’ho fatto anche tradurre e autenticare dalla mia ambasciata. Purtroppo ho il dubbio che nonostante tutto la mia domanda verra rigettata. In quanto ho si la copia tradotta del documento, ma la versione originale mandata dal mio paese e solo una copia. Mi e stata mandata per mail da mia sorella che vive la. Cosa posso fare per accogliere la mia domanda?

    GrZ

  22. Buon giorno Dott.ssa volevo chiederle una informazione, dopo aver vinto ricorso per accompagnamento, sul sito inps con il codice pin in possesso troverò qualche comunicazione in merito, oppure mi arriverà il tutto tramite posta.

  23. Salve avvocato,ho un invalidità civile con omologa del100%,ho fatto domanda di reversibilità essendo figlia a carico,mi hanno chiamato a visita medica ,come documentazione basta l omologa ? Grazie

    • Porti tutta la documentazione che ha esibito ai fini del raggiungimento del 100% di invalidità.Importante è che al momento del decesso di suo padre o di sua madre lei fosse già inabile e a carico.

      • buongiorno, ho potuto accedere alla mia situazione Inps sull’invalidità civile solo da poco con la nuova procedura del PIN. Percepisco un’assegno di 286,00 € al mese. Mi sono accorta che due rate non sono state pagate, esattamente nel 2008 e 2010. Vivendo di pensione, volevo sapere se è possibile e come recuperare questi soldi. Grazie

  24. sono già titolare di assegno sociale, libero di stato sin dal suo ottenimento ; se mi sposo ora acquisisco la maggiorazione per il coniuge anche se questi non ha 67 anni di età ? Grazie

  25. Salve,
    non sono sposata e ho un figlio in affido condiviso al quale è stato riconosciuta l’indennità di frequenza e a qualsiasi spesa medica provvedo solamente io. Il padre si rifiuta di compilare il modello AP70, come posso ottenere ugualmente i benefici?

  26. Buongiorno avvocato,
    nella mia relazione del CTU non c’è scritto nulla su una eventuale revisione da effettuare.
    Nella mia asl di appartenenza infatti non mi vogliono fare l’esenzione del ticket , in quanto non sanno per quanto tempo farmela ,visto che nella relazione non figurano tempi di revisione, e neanche dinieghi.
    Cordiali saluti

  27. Ammetto che il forense non e’ mia specialita’,vorrei un chiarimento,in data 18/7/u.s. il CTU con sua perizia dopo visita legale,mi ha concesso il 100% senza diritto all’accompagnamento,oggi mentre scrivo 8/12 il giudice non ha ancora emesso l’omologa(non vi sono ricorsi INPS)e’ normale aspettare tutto questo tempo?Grazie
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