
Procedura per ottenere ausili, protesi ed ortesi. Coloro che abbiano un’invalidità pari o superiore a 34% hanno diritto ad ottenere ausili, protesi ed ortesi dal SSN. Perchè l’erogazione di tali dispositivi possa avvenire è necessario seguire una procedura che si articola in in 4 fasi: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo.
PRESCRIZIONE
La prescrizione dei dispositivi protesici deve essere redatta da un medico specialista del SSN o, in caso di ricovero, da un medico responsabile dell’unità operativa.
Il medico poi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.
La prescrizione deve contenere necessariamente:
– la diagnosi precisa del quadro clinico;
– l’indicazione precisa del tipo di protesi, ortesi ed ausilio tecnico;
– il codice identificativo nell’elenco del nomenclatore tariffario del dispositivo protesico;
– l’indicazione di eventuali adattamenti del dispositivo richiesto;
– il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo richiesto, ossia un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto, nonché l’eventuale durata dell’impiego dell’ausilio tecnico.
Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico è di competenza dell’ausl di residenza dell’avente diritto, previa verifica delle condizioni dell’avente diritto e della regolarità della prescrizione.
L’ausl deve provvedere all’autorizzazione in tempi brevi ed in caso di prima fornitura entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Trascorso tale termine senza che nulla sia stato comunicato si realizza il silenzio-assenso. Per i dispositivi inclusi nell’elenco 1) del nomenclatore il termine perché si maturi il silenzio-assenso è di 5 giorni.
Quando si tratta di forniture successive alla prima, si dovrà accertare il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
Nel documento di autorizzazione deve essere annotato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l’erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa prevista nel nomenclatore o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell’assistito.
Nel caso in cui l’assistito venga ricoverato presso una struttura non appartenente all’ Asl di residenza, e necessiti di un ausilio, la prescrizione deve essere comunicata alla azienda Asl di residenza, che rilascia l’autorizzazione anche a mezzo fax.
In casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità, la azienda Asl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore.
FORNITURA
La fornitura deve avvenire nel termine massimo previsto dal nomenclatore per quel tipo di dispositivo. In caso di urgenza i tempi devono essere minori. Il fornitore deve corredare il dispositivo protesico con le istruzioni d’uso.
Il fornitore di protesi, ortesi e ausili tecnici deve essere abilitato, ossia deve essere iscritto agli elenchi ministeriali in quanto rispondente a determinate caratteristiche.
I dispositivi di cui ali elenchi 1 e 2 del nomenclatore divengono di proprietà dell’assistito, mentre quelli di cui all’elenco 3 vengono ceduti in comodato d’uso e rimangono di proprietà dell’Asl.
COLLAUDO
Una volta consegnato il dispositivo, il fornitore deve informare l’Asl entro 3 giorni dalla consegna. Il collaudo deve essere effettuato entro 20 giorni dalla consegna. Di solito il collaudo avviene presso la sede Asl, ma può avere luogo, in caso di impossibilità a deambulare, presso il domicilio dell’avente diritto.
Con il collaudo si accerta la congruenza clinica e la corrispondenza del dispositivo alla prescrizione medica ed all’autorizzazione concessa dall’Asl.
Sono esclusi da tale procedura:
– coloro che hanno subito laringotomia, tracheotomia, ileocolostomia e urostomia;
– coloro che sono portatori permanenti di cateteri e gli affetti da incontinenza stabilizzata;
– i malati costretti all’allettamento permanente o per lunghi periodi.
Per tutte queste persone basta la prescrizione del medico specialista del SSN
Sono, altresì esclusi dalla procedura standard:
– i mutilati di uno o più arti;
– le donne con malformazione congenita comportante l’assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria e le donne che hanno subito la mastectomia;
– coloro che hanno subito un intervento demolitore dell’occhio.
La prescrizione dell’ausilio deve indicare la durata di validità che in ogni caso non più superare l’anno solare.
RINNOVO DELL’EROGAZIONE
Per l’autorizzazione di ulteriori forniture dello stesso dispositivo protesico l’Asl dovrà rispettare le modalità ed i tempi di rinnovo imposti dal DM 322/1999.
L’Asl non può autorizzare la fornitura di nuovi dispositivi prima che sia trascorso il tempo minimo previsto nel nomenclatore tariffario. Sono previste, però, delle deroghe per i minori di anni 18 e nel caso di siano necessità terapeutiche, riabilitative, modifiche dello stato psico-fisico del soggetto o la particolare usura o la rottura accidentale del dispositivo.
In ogni caso i tempi minimi possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione medica, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative.
In caso di smarrimento, sottrazione o rottura accidentale o ancora usura del dispositivo, l’Asl può autorizzare, prima della scadenza del termine minimo, il rinnovo, per una sola volta.
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