
Rimozione barriere architettoniche in immobili vincolati: diniego motivato. Nel momento in cui si devono effettuare dei lavori su immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico al fine di rimuovere le barriere architettoniche, è necessaria l’autorizzazione di cui al d.lgs 42/2004, art. 21 e 146, prima dell’inizio degli stessi.
Recentemente il Tar Lazio ed il Tar Campania sono intervenuti con due pronunce in tema di esecuzione di lavori volti al superamento delle barriere architettoniche in immobili vincolati, sancendo che i provvedimenti con cui le Soprintendenze o le Regioni rifiutano l’effettuazione di lavori volti alla rimozione delle barriere architettoniche devono essere congruamente motivati, ossia devono contenere le reali e dimostrabili ragioni di pregiudizio che essi possano arrecare all’immobile soggetto a vincolo.
Si veda a tal proposito l’articolo:
LAVORI CONTRO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI VINCOLATI: RIFIUTO MOTIVATO
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