Cumulo delle prestazioni economiche per pluriminorazioni

cumulo delle prestazioni

E’ consentito il cumulo delle prestazioni economiche nell’ipotesi di pluriminorazioni?

Innanzi tutto chiariamo cosa si intende per pluriminorazione. Essa può essere definita come la “condizione sanitaria contraddistinta dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti”.

Nel caso in cui vi siano diverse minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità, è possibile ottenere il riconoscimento di ognuno di essi, poichè il riconoscimento dell’appartenenza ad una determinata categoria di invalidi non esclude la possibilità di appartenere contemporaneamente ad un’altra.

Per tali motivi, se una stessa persona ha distinte patologie, può ottenere più riconoscimenti di invalidità; ad esempio può ottenere la prestazione di cecità civile e quella di invalidità civile. In ogni caso è ovvio che devono sussistere anche gli altri requisiti previsti dalle norme relative ad ogni singola provvidenza (ossia i requisiti di reddito , di età, di ricovero, ecc.).

Con riguardo all’indennità di accompagnamento (ai ciechi civili ed ai pluriminorati), la Legge n. 429/91, all’art. 2, ha previsto la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni (ad esempio: l’invalido civile non deambulante affetto anche da cecità assoluta ha diritto ad una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità di accompagnamento previste per entrambe le minorazioni).  L’indennità cumulativa è riconosciuta su istanza dell’interessato ed è compatibile con la pensione e con l’assegno mensile.

Per ciò che concerne l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali, l’inabilità  totale si riferisce solo alle minorazioni degli invalidi civili e non anche a quelle della cecità e del sordomutismo, le quali possono dare titolo ad una autonoma prestazione economica (art. 1 Legge n. 508/88).

La Corte Costituzionale con sentenza 14 giugno 1989 n. 346, è intervenuta dichiarando l’illegittimità delle norme di cui sopra nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di inabilità totale con diritto alla indennità di accompagnamento, possa concorrere, insieme ad altre minorazioni, la cecità parziale (Sentenza n. 346/89).

A seguito di tale sentenza è pertanto ora possibile cumulare la cecità parziale con altre affezioni invalidanti, al fine di integrare lo stato di inabilità totale, che può dar diritto alla indennità di accompagnamento.

Il principio si applica esclusivamente per accertare la sussistenza del requisito sanitario, mentre non può trovare applicazione agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione: per la pensione di inabilità, il diritto è subordinato al requisito dell’inabilità totale valutata esclusivamente in relazione alle minorazioni della categoria di appartenenza.

Cumulo tra diverse indennità di accompagnamento per pluriminorati

Nel regime previgente, nel caso di pluriminorazioni, si aveva diritto ad una sola indennità.

Invece, il regime attuale ha ammesso la cumulabilità delle indennità connesse alle singole minorazioni qualora le stesse, autonomamente considerate, integrino i presupposti per la concessione delle diverse indennità (Legge n. 429/91). La cumulabilità ha avuto effetto dal 1° marzo 1991.

Cumulo tra le indennità per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili

Per il cumulo non basta la coesistenza della cecità assoluta e dell’invalidità civile al 100%, ma è necessario che alla seconda si aggiunga la condizione prevista dalla legge circa l’idoneità del soggetto a compiere, in forma autonoma, gli atti quotidiani della vita.

Cumulo tra indennità di accompagnamento invalidi civili e pensione per ciechi parziali

Per stabilire la possibilità del cumulo, bisogna sottolineare la distinzione fra: le pensioni (che rappresentano un intervento economico corrisposto per l’esistenza del presupposto sanitario di una determinata minorazione) e le indennità di accompagnamento (che sono un concorso monetario per affrontare le conseguenze esistenziali della minorazione medesima).

Per i ciechi questa distinzione non sembra avere importanza, in quanto la pensione e l’indennità di accompagnamento hanno il medesimo presupposto sanitario della acuità visiva.

Per gli invalidi civili, al contrario, la pensione è connessa al presupposto sanitario che determina il grado di inabilità, mentre l’accompagnamento è legato all’inidoneità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Tale diversità comporta una notevole varietà di situazioni per i pluriminorati.

Quando la cecità parziale è determinante ai fini del raggiungimento dell’inidoneità a svolgere autonomamente gli atti della vita, competerà l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili.

Con essa, peraltro, potranno coesistere una o più pensioni, dovendosi far riferimento ai soli presupposti sanitari che danno titolo alla singola provvidenza.
In particolare, pertanto, il cieco parziale la cui minorazione è stata riconosciuta determinante per l’inidoneità a compiere gli atti quotidiani della vita, avrà diritto alla pensione come ventesimista (se ed in quanto tale e per il solo fatto dell’esistenza di detto presupposto sanitario), e anche all’indennità di accompagnamento come invalido civile, per le conseguenze che la minorazione visiva, unita ad altre concause, determina sul piano dell’autonomo dispiegarsi della vita.

Cumulo dopo il 65° anno: al raggiungimento del 65° anno di età le pensioni per cecità, a differenza di quelle per invalidità civile o sordomutismo, non si trasformano in pensione sociale.

Quindi, il cieco civile pluriminorato, che abbia il riconoscimento dell’invalidità civile totale, al 65° anno, manterrà le prestazioni per cecità a carico del Ministero dell’Interno, mentre la pensione d’invalidità civile sarà trasformata in pensione sociale a carico dell’INPS. I due trattamenti sono pienamente cumulabili.

Quando, invece, la cecità è riconosciuta ad un ultra 65° titolare di pensione sociale non conseguita da invalidità civile, la pensione sociale (per espressa previsione di legge ,art. 26 comma 1 Legge n. 153/69), non è più dovuta. Alla persona toccheranno solo le prestazioni per cecità civile.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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7 Commenti

  1. Buona sera,

    vorrei chiederLE , nel caso incui una persona prima invalida parziale e poi sucessivamente riconosciuta anche cieco un ventesimale percepirà il cumulo delle 2 pensioni o soltanto 1.
    Grazie e distinti saluti

  2. Nel 2013 mi è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento x pluriminorazione avendo anche il 100% si invalidità. Nel 2006 sono stato riconosciuto dalla commissione Medica INPS OD <1/20 OS <1/20. Ho diritto all'indennità speciale x la cecità parziale?

  3. A mio marito nel 2011 è stata riconosciuta un’invalidità civile al 91% codice DM 5/2/92 9311
    codiceICD9 2504 ;il mese scorso gli è stata riconosciuta la cecità parziale
    codice DM5/2/92 5004
    codice ICD9 36901 economicamente percepisce l’invalidità civile + pensione parziale cieco +indennità di 208,83£ vorrei sapere se ha diritto all’accompagnamento e alla legge 104 art.3 comma 3.e se eventualmente devo fare domanda.
    Grazie .cordiali saluti

  4. Buongiorno
    Mio padre è ipovedente 1-10 e diabetico non percepisce nulla di invalidità perche ha una pensione contributiva di 600 euro al mese. Possiamo fare ricorso? Possiamo richiedere l accompagnamento?

  5. Buongiorno
    Mio padre è ipovedente 1-10 e diabetico non percepisce nulla di invalidità perche ha una pensione contributiva di 600 euro al mese. Possiamo fare ricorso? Possiamo richiedere l accompagnamento? Come fare domanda?

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