
La Corte di Cassazione con sentenza n.23932 del 2014 ha stabilito che dalla mancata presentazione alle visite disposte dal Ctu del tribunale ai fini della verifica del diritto all’assegno di invalidità civile, il giudice non può dedurre la perdita di interesse della parte e di conseguenza dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Finché vi sia tra le parti una posizione di contrasto, tale possibilità è preclusa al giudice.
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