
Gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno delle dichiarazioni riguardanti la permanenza di alcune condizioni.
L’obbligo incombe su:
– gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento;
– gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza;
– i titolari di indennità di frequenza (a partire dal 2010, a seguito di circolare Inps n. 167 del 30 dicembre 2010).
Non devono presentare alcuna dichiarazione gli invalidi civili al 100% titolari di sola pensione di invalidità.
Procedura
In tempo utile e prima della scadenza del termine, gli interessati ricevono dall’INPS un avviso nonché l’indicazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Qualora chi fosse tenuto alla relativa dichiarazione non riceva entro febbraio la comunicazione da parte dell’Insp, è bene che si rivolga all’INPS competente per territorio.
A far data dal 2011, le dichiarazioni vanno presentate unicamente per via telematica, trasmettendo direttamente le informazioni richieste (se si è in possesso del codice pin) oppure può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato.
Tipologia di dichiarazioni
Le dichiarazioni da effettuare periodicamente sono diverse e cambiano a seconda della tipologia di invalidità riconosciuta.
– Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare il Mod. ICRIC riguardante la sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto.
– Gli invalidi civili parziali titolari assegno mensile sono tenuti a presentare il Mod. ICLAV riguardante la permanenza del requisito della mancata prestazione di attività.
– Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare il Mod. ICRIC riguardante l’eventuale sussistenza di uno stato di ricovero.
Si rammenta che i titolari di pensione sociale e assegno sociale devono presentare la dichiarazione relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia; i soli titolari di assegno sociale devono presentare anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto, il Mod. ACCAS/PS.
Per i disabili intellettivi o psichici la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1 comma 254, è prevista la possibilità di presentare semplicemente un certificato medico che riporti la patologia.
Salve,io invalido al 100% devo presentare il mod.ICLAV
SALVE, HO COMPILATO IL MODELLO ICRIC PER L’ANNO 2016 PER UNO ZIO DISABILE E L’HO INOLTRATO IL 17 FEBBRAIO. IL 25 FEBBRAIO LO ZIO E’ STATO RICOVERATO IN OSPEDALE PER ALCUNI GIORNI. DEVO SEGNALARE ALL’INPS LO SATTO DI RICOVERO GIA’ QUEST’ANNO OPPURE LO SEGNALERO’ NEL MODELLO DEL PROSSIMO ANNO?
GRAZIE+