Prepensionamento per invalidità: rileva l’invalidità civile

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Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 9081 del 2013 è stato chiarito che l’invalidità che rileva, ai fini del prepensionamento (art.1, comma 8, D.Lgs. 503/1992) è l’invalidità civile e non l’invalidità accertata secondo i parametri della Legge n.222/1984 (invalidità lavorativa).

Vi sono state due pronunce da parte della giurisprudenza di legittimità in merito a tale quesito, ossia a quale invalidità occorra fare riferimento ai fini del pensionamento anticipato dei lavoratori disabili.

Dunque, ai fini del prepensionamento per invalidità minima dell’80% che dà diritto all’anticipo dell’età pensionabile a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne ci si è chiesti se tale invalidità vada accertata con i parametri della “capacità di lavoro” e della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, così come previsto dalla L. 222/1984 ai fini dell’assegno ordinario di invalidità e di pensione di inabilità contributivi, oppure con i parametri della “capacità lavorativa generica” disposti per l’accertamento dell’invalidità civile, ai sensi della legge 118 del 1971,L.291/1988, D.Lgs. 509/1988, D.M. Min. della Sanità 5.2.1992.

Sia con la sentenza n. 13495 del 2003 che con quella n. 9081 del 203, la Corte di Cassazione ha deciso che l’invalidità che rileva ai fini del pensionamento anticipato sia proprio l’invalidità civile.

Di seguito proponiamo il testo della sentenza per esteso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14042-2008 proposto da:
M.A., nella qualità di erede di G.C.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato GRASSO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORRONE SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 682/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/05/2007 R.G.N. 1451/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato D’AGOSTINO ORONZO per delega GRASSO ROSALBA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.A., in qualità di erede di G.C., convenne in giudizio l’Inps per ottenerne la condanna al pagamento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.2.2000, avendo il de cuius ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura dell’80% in data 16.12.1999 ed avendo il medesimo compiuto il sessantesimo anno di età il 5.1.2000, così da poter beneficiare dell’esclusione dall’elevazione dell’età pensionabile, disposta dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, comma 1, a mente della previsione di cui al comma 8, medesimo art.; per contro l’Inps aveva riconosciuto il diritto a pensione soltanto dal maggio 2001, essendo stata presentata la domanda di pensione di vecchiaia il 6.4.2001 ed avendo l’Istituto, con verbale del 19.10.2001, successivo al decesso dell’assicurato, riconosciuto la sua invalidità non inferiore all’80%, secondo le previsioni della L. n. 222 del 1984, sin dalla data della domanda.
Radicatosi il contraddittorio, il primo Giudice accolse la domanda.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 17 – 21.5.2007, accogliendo il gravame dell’Istituto, rigettò la domanda, ritenendo che la percentuale di invalidità dell’80%, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, ridetto art. 1, comma 8, doveva essere accertata in base ai criteri stabiliti per l’invalidità pensionabile e non secondo la differente disciplina normativa concernente l’invalidità civile.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. A., in qualità di erede di G.C., ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell’ambito dell’invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003, si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell’invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984.
3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell’invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell’intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l’applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perchè l’unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell’invalidità, che non deve essere inferiore all’80%.
4. Il motivo e, con esso, il ricorso che sul medesimo si fonda, va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poichè non sono in contestazione l’avvenuto riconoscimento del gradiente invalidante nella misura dell’80% da parte della competente Commissione in data 16.12.1999 e il compimento del sessantesimo anno da parte dell’assicurato in data 5.1.2000, la controversia può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia del marito con decorrenza dal 1 febbraio 2000.
Le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; per quelle relative ai gradi di merito va disposta la distrazione, come richiesto, a favore del difensore antistatario avv. Salvatore Morrone.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia spettante al marito defunto, G.C., con decorrenza dal 1 febbraio 2000; condanna l’Inps alla rifusione delle spese di lite afferenti all’intero processo, con distrazione di quelle afferenti ai gradi di merito a favore dell’avv. Salvatore Morrone, che liquida:
quanto al primo grado in complessivi Euro 1.250,00, di cui Euro 634,00 per onorari ed Euro 566,00 per diritti; quanto al secondo grado in complessivi Euro 1.450,00, di cui Euro 834,00 per onorari ed Euro 566,00 per diritti; quanto al giudizio di cassazione in Euro 2.050,00 (duemilacinquanta), di cui Euro 2.000,00 (duemila) per compenso; il tutto oltre a spese generali per i gradi di merito ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2013

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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