L’Indennità di accompagnamento – VIDEO

Una forma di sostegno molto importante per gli invalidi è l’indennità di accompagnamento.

Chi ha un’invalidità totale e permanente del 100%, e allo stesso tempo problemi di deambulazione o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, può richiedere anche questo tipo di riconoscimento.

L’accompagnamento ha l’obiettivo di favorire l’assistenza domiciliare dell’invalido, evitandone il ricovero in ospedale. L’indennità di accompagnamento spetta indipendentemente dal reddito, non è reversibile ai superstiti e spetta anche nel caso in cui si svolga attività lavorativa, sia autonoma che dipendente.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, seguendo la stessa procedura prevista per l’ottenimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap.

Nel caso in cui la domanda sia accolta, il pagamento dell’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dell’assegno per l’anno 2015 è pari ad Euro 508,55  ed è corrisposto per dodici mensilità.

Il pagamento dell’accompagnamento è sospeso in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico. Per cui, in tal caso, è necessario inviare una comunicazione tempestiva all’INPS. Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito.

L’indennità di accompagnamento non spetta però se la persona ha diritto ad analoghe provvidenze economiche  concesse ad esempio per causa di lavoro o di servizio. Ad ogni modo, è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Infine, l’accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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2 Commenti

  1. Buon giorno ..volevo chiedere …

    A mia madre gli è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento..

    La legge 104 non è stata riconosciuta …cioè gli è stato riconosciuto solo l’articolo 3 comma 1

    E non articolo 3 comma 3….( articolo che ha diritto alla fruizione dei 3 gg al mese) solo che noi figli siccome siamo distanti da lei per tutti i controlli che ha dobbiamo prendere sempre ferie …
    Ma questi riconoscimenti non vanno di pari passo?
    Cosa possiamo fare in merito?
    Grazie

    • Effettivamente di solito il riconoscimento dell’handicap grave va di pari passo con l’accompagnamento.Può presentare ricorso contro il verbale di handicap entro 6 mesi dal ricevimento del verbale. Se i termini sono decorsi può solo presentare domanda di aggravamento.

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