Esclusione dalle visite di revisione per patologie gravi

Con decreto ministeriale del 2007 sono state individuate 12 patologie che danno la possibilità di non essere più chiamati a visita di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità.

Facciamo il punto della situazione:

L’art. 6 della Legge n. 80 del 2006 aveva affrontato il problema delle visite di controllo per soggetti con patologie gravi e stabilizzate. In particolare essa prevedeva che i” soggetti con patologie stabilizzate (come ad esempio la perdita di un arto) o ingravescenti titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione (perché sordi) erano esclusi da ogni visita medica volta all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”. Non si faceva riferimento, dunque, a tutte quelle patologie, sempre gravi e stabilizzate ma che non avevano dato luogo all’indennità di accompagnamento.

A tale legge è seguito un decreto applicativo, il dm del 2 agosto  del 2007 con cui sono state individuato una serie di patologie che escludono dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità.

Il dm richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite per l’invalidità civile, a patto che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione e la loro patologia rientri in quelle elencate nel Decreto stesso.

La recente legge 114/14 all’articolo 25, comma 8, ha introdotto un’importantissima novità. Cioè ha stabilito che per essere esclusi dalle visite di controllo, quindi non devono essere più chiamati a visita, basta avere una o più delle patologie individuate dal Ministero della salute, senza la necessità che siano titolari anche di accompagnamento o indennità di comunicazione per sordi. Quindi, per non essere più chiamati a visita basta avere delle patologie gravi, per capirci quelle individuate con il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007.

A partire di questo momento l’esonero potrà essere concesso soltanto in base alle patologie che sono state individuate con il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007.

Cosa succede qualora il Cittadino, affetto da una patologia elencata nel decreto, sia in possesso di verbale di invalidità che preveda una revisione? Deve o non deve presentarsi a visita di controllo?

E’ opportuno che l’invalido si presenti sempre e comunque a visita, anche se ritenga che la propria patologia rientri tra quelle elencate nel decreto ministeriale poiché la mancata presentazione a visita determina la sospensione delle prestazioni economiche già in essere; in sede di visita potrà far valere il diritto all’esonero documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l’annotazione relativa al diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice con l’assistenza di un legale.

Qualora, inoltre, la visita di revisione sia prevista nel verbale ma non sia imminente, l’invalido può tentare di inviare all’Inps un’istanza in autotutela chiedendo l’esclusione ex lege ed allegando la relativa documentazione sanitaria. In caso di silenzio può proporre ricorso davanti al giudice.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 654 Articoli
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7 Commenti

  1. Mi hanno sospeso l assegno Inps x invalidità del 75% con il 55%, perché in buone condizioni fisiche. Premetto che somo affetta da connettivite indifferenziata e fibromialgia. Ho continui dolori in tutto il corpo: colonna vertebrale, gambe, mani. Sono veramente stanca e arrabbiata, aggiungerei amareggiata e umiliata da persone incompetenti. Cosa mi consiglia di andare x via legali o rifaccio la domanda?… grazie!
    ps: ho 56 anno e fal 2003 che soffro.. non lavoro perché sono sempre stanca e x i dolori. …

  2. Salve, sono malato oncologico e sto usufruendo dei giorni di malattia per grave patologia in quanto in chemioterapia: essendo stato riconosciuto anche beneficiario di art.3 c.3 di legge 104/92, volevo chiedere se mia moglie poteva usufruire dei 3 giorni di permesso mensile per assistermi e se c’è qualche normativa/circolare che lo prevede in quanto il suo datore di lavoro le ha dato diniego.

  3. Buona sera sono stata riconosciuta invalida civile all’ 80, non soggetta a revisione medica, nel 2011 all’età di 61 anni, non ho mai percepito l’assegno di invalidità per superamento del reddito.Dal 2016 il mio reddito individuale presunto è inferiore al limite previsto per l’erogazione delle provvidenze economiche però nel frattempo ho compiuto 66 anni.Ho presentato domanda tramite il patronato ancora in novembre 2015 e in questi giorni ho ricevuto dall’INPS la respinta della dom.di assegno sociale cosi’ motivata :
    1- La sua domanda non può essere accolta perchè il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge è superiore al limite massimo di Euro 11.649,82=
    2-Lei non è titolare di pensione di invalidità civile (mi era stata respinta per superamento dei limiti di reddito)
    Ho fatto alcune ricerche e ho trovato che la pensione e l’assegno di inv.civile non possono essere riconosciuti a soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei 65 anni (non è il mio caso)
    In sede di accertamento dei requisii reddituali degli inv.civili ultra 65 anni si deve fare riferimento al solo reddito percepito dall’interessato nell’anno in corso(non si guarda al reddito del nucleo familiare) solo nel caso di inv civile riconosciuta dopo i 65 anni il reddito da considerare è quello del nucleo familiare:
    Secondo Lei posso impugnare il provvedimento dell’INPS e presentare ricorso amministrativo?La ringrazio per la Sua cortesia:
    Cordiali saluti. Carla

    • La Circolare Inps n° 86 del 2000 afferma che “in sede di accertamento o di verifica delle condizioni reddituali degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, si deve far riferimento SOLO al reddito percepito dall’interessato e non al reddito coniugale! Impugni il provvedimento. Saluti

  4. Sono stata convocata a fine aprile x revisione 104 e invalidità (100%) , nel 2014/2015 ho avuto un lnh ora in remissione ed avevo già prima 67% invalidità per una prognosi di neuropatia post erpetica con impianto di neuro stimolazione . cosa mi posso aspettare ora in termini di percentuale? Grazie per la cortese risposta.

  5. salve,
    sono (o meglio ero) un invalido civile con il 67% di invalidità dovuta ad una colectomia a seguito di un carcinoma al colon. Questa percentuale, oltre all’esenzione ticket mi dava diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato come categoria protetta grazie ad un verbale rilasciato dall’inps riferito alla legge 68 che non prevedeva visita di revisione. Venendo a scadere l’esenzione ticket, l’inps mi ha convocato a visita per riconfermare la percentuale di invalidità ma mi ha revocato tale beneficio (come se il colon mi fosse ricresciuto) abbasando la percentuale all’11%. Quello che è più grave però è che mi ha revocato lo stato invalidante ai fini del collocamento mirato anche se non era prevista la revisione perchè comunque mi è stato asportato tutto il colon ed è palese che la situazione non può migliorare.Possono fare una cosa del genere?
    grazie per la risposta

  6. buongiorno, sono invalido civile al 100% per patologie oncologiche e usufruisco della 104 (mia moglie , io sono pensionato) avrebbero dovuto chiamarmi a fine marzo per una visita di controllo, ma ad oggi non ho ricevuto nulla. Ho telefonato al callcenter dell’inps e mi e’ stato risposto che la pratica è chiusa. Cosa intendono? Come devo comportarmi?. Grazie

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