Parcheggio riservato ad personam per disabili

Le persone disabili aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, possono richiedere un parcheggio riservato, detto ad personam, in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro.

La concessione del parcheggio ad personam per disabili è un diritto di chi già possiede il contrassegno invalidi, ma il rilascio, come previsto dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della strada, non è automatico poiché occorrono alcune condizioni.

La domanda va presentata al Comune di residenza e la concessione del parcheggio ad personam è gratuita. Per quanto riguarda i tempi per la concessione, essi possono variare da comune a comune.

Il Regolamento al Codice della Strada, all’art. 381, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Se il succitato testo dell’articolo in passato prevedeva che per la concessione del parcheggio ad personam fosse necessario che il titolare del contrassegno fosse abilitato alla guida e disponesse di un’auto, oggi l’articolo 381 del Regolamento del codice della strada è stato modificato dal D.P.R. n. 151, 30 luglio 2012.

La nuova versione dell’articolo 381 afferma che: “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.”

La norma chiarisce come ai fini della concessione del parcheggio ad personam per disabili occorra che:

  • Che il titolare possieda già il contrassegno invalidi (si ricorda che il contrassegno spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e alle persone non vedenti, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo;
  • Che non vi sia spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere riscontrata dal Comune);
  • che il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (elemento viene valutato dal Comune);

Come si può rilevare, il parcheggio ad personam viene dunque concesso a discrezione del Sindaco del Comune di residenza, mentre il Servizio di Medicina Legale dell’ASL, non ha nessuna competenza rispetto alla concessione del parcheggio, dovendo solo certificare se esista o meno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Il parcheggio riservato consente all’invalido di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva e non può essere occupato da nessun altro veicolo. Nel cartello segnaletico predisposto dal Comune, è riportato infatti il numero di targa del veicolo impiegato dalla persona disabile onde permettere l’utilizzo esclusivo di quel determinato posto macchina.

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2 Commenti

  1. Mia moglie è disabile ma non ha la patente di guida, abbiamo chiesto e ottenuto uno stallo per disabili sotto casa. Però si verifica quanto segue: mia moglie ogni mattina si reca al lavoro utilizzando gli autobus del servizio pubblico e lasciando quindi l’autovettura parcheggiata nello stallo per disabili. In questo caso dovrei parcheggiare l’auto in un parcheggio normale o può restare parcheggiata nello stallo?

  2. Una semplice domanda: se si cambia residenza per motivi personali provvisoriamente o fisso ma non il domicilio di può lasciare il parcheggio dove rimane il domicilio oppure perde un suo diritto ?

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