
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità occorre fare riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche a quelle che, seppur diverse, sono affini al precedente lavoro da questi svolto.
Requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario
Ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, articolo 1, Legge n.222/1984, occorre una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, oltre il requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156, pari a 3 anni, versati nei cinque anni precedenti la data della domanda.
La vicenda
La recente sentenza n. 15303 del 12 giugno 2018 della Corte di Cassazione ha avuto origine dal fatto che la Corte di Appello di Bari, rigettando l’appello dell’INPS, confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all’assistito il diritto all’assegno ordinario.
Nello specifico la Corte di appello aveva ritenuto che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno.
L’Inps, invece, ritiene che il giudice del gravame abbia errato nel riconoscere, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, l’assegno ordinario poiché l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini andava fatta non solo in riferimento all’attività svolta dall’assistito (impiegato assicurativo), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente. Quindi la Corte di appello, secondo l’Inps, non ha tenuto conto nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività di impiegato dallo stesso svolta. Il giudizio si è limitato a un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento.
Quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Inps, accogliendone il ricorso ed affermando il principio secondo cui: “ ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, L. 222/1984, riguardante la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato a ulteriore danno per la salute”.
buona sera ero a chiedervi come posso comportarmi in merito ad un rinnovo dell’assegno ordinario di invalidita. Mi spiego meglio a dicembre 2015 faccio domanda per l’Assegno che mi viene accordato ( ho una invalidita del 60% inail con rendita dal 1995 e nel settembre 2015 vendo operato di tumore alla tiroide ad oggi mi ritrovo a fare i controlli ogni 6 mesi in endocrinologia al SS.Orsola di Bologna. nel dicembre 2015 faccio la visita per verificare il grado di invalidita inps e mi viene riconosciuta una invalidita del 67% nel giugno del 2018 mi chiamano per la revisione e mi vengono riconosciuti il 60% per l’infortunio INAIL e per l’INPS il loro grado riconosciuto e’ del 50% allora sono a chiedervi visto che a breve dovrebbero chiamarmi per dovrebbero chiamarmi per il rinnovo dell’assegno ( ha in seguito al problema del tumore l’azienda per cui lavoravo ha pensato di sopprimere il mio posto di lavoro, lavoravo in un call center poi decentrato in altra localita quindi sono disoccupato ) Sono inscritto alle liste di collocamento mirato ma visto le problematiche deambulatorie e le visite che mi costringono spesso ad assentarmi non mi hanno creato oppurtunita lavorative .attendo vostra cortese risposta e consiglio in merito
distinti saluti
Marco Borghi via Giacomo Puccini 6 Bologna
Mi hanno fatto un pignoramento presso terzi ma la mia pensione e un assegno di invalidita’ civile della misura dal 75 al 99% puo’il giudice pignorare avendo richiesto un udienza l avvocato del creditore…grazie