
E’ consentito il transito nella ZTL (zona a traffico limitato) per il possessore del contrassegno invalidi anche dove l’accesso è limitato al trasporto pubblico, senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio.
È quello che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.2310/17, depositata il 14 settembre 2017, facendo il punto in materia di transito dei disabili muniti di contrassegno per invalidi nelle Zone a Traffico Limitato.
Il caso
Il caso riguarda un portatore di handicap che si è visto recapitare ben 21 multe dal Comune di Busto Arsizio e ha fatto ricorso prima dal Giudice di Pace (perdendo), poi al Tribunale (vincendo), ed infine in Cassazione.
Secondo la Cassazione, se nella ZTL può transitare un mezzo pubblico per prelevare ed accompagnare, allo stesso modo può transitarvi anche un veicolo con il contrassegno per invalidi.
Infatti, l’art. 11 del d.P.R. n. 503/1996 recante “norme in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici” indica in maniera chiara che ai possessori del contrassegno invalidi (art. 12) è permessa la circolazione ovvero la sosta nelle c.d. zone a traffico limitato, nonché nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
Nel caso in questione, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilievo per far venir meno il diritto di transito anche ai possessori del contrassegno invalidi. L’accesso accordato ai mezzi di trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, anche l’accesso al possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 dello stesso decreto.
La Corte evidenzia inoltre che non occorre la comunicazione dell’avvenuto transito. A ben vedere, gli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) stabiliscono “l’obbligo di comunicare il transito in una zona a traffico limitato entro le 48 ore successive, ma al fine di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi”. Tale ratio, in particolare, si evince dalla circostanza che tale comunicazione è effettuata ex post. Quindi, il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso.
Quindi, anche il fatto di non comunicare entro le 48 successive l’avvenuto transito nella zona ZTL non giustifica alcuna multa! L’obbligo di comunicare il transito nella ZTL entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno invalidi, come ha giustamente osservato il Tribunale Busto Arsizio, non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d. P. R. n 503 del 1996.
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