Assegno ordinario di invalidità e NASpI: sospensione e ripristino (messaggio Inps 4477/2019)

circolare inps chiarimenti sull'aumento delle pensioni di invalidità

Con il messaggio 2 dicembre 2019, n. 4477 l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alla possibilità di ripristinare il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità nell’ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione NASpI sia sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi oppure erogata in forma anticipata.

Tali precisazioni vanno ad integrare le istruzioni operative fornite con la circolare INPS 26 ottobre 2011, n. 138, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, in merito al diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione.

Si ricorda che la disoccupazione è incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità, ma è prevista la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto d’opzione per il trattamento più favorevole mediante la presentazione di una domanda all’Inps. Per approfondire l’argomento si legga l’articolo: “Sì al diritto d’opzione tra disoccupazione e assegno ordinario di invalidità”.

Tornando al messaggio del 2 dicembre scorso, in particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno ordinario nell’ipotesi in cui l’indennità sia:

a) sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.10.a.1);

b) erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).

 

  • Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera a) si chiarisce quanto segue.

Con la sentenza della Corte costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Con la circolare n. 138 del 2011 l’Inps, nel fornire le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha specificato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.

Alla luce di quanto ora detto, l’assicurato titolare di Assegno ordinario, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.

Si sottolinea che laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. In particolare, in materia di indennità NASpI l’articolo 9, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione (NASpi) si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione NASpi e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.

In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.

Il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.

In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).

  • Con riferimento, invece, all’ipotesi di cui alla lettera b), di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.

Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d’invalidità, ancorché sospeso per effetto dell’opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.

Messaggio Inps 2 dicembre 2019, n. 4477

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