ANF e Assegni familiari rimangono solo per situazioni residuali (Circolare Inps 34/2022)

ANF e Assegni familiari solo per situazioni residuali

Con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 l’Inps illustra gli effetti dell’introduzione dell’Assegno unico Universale per i figli (previsto dal Dlgs 230/2021) sulla disciplina degli assegni al nucleo familiare (ANF – dl n.69/1988) e degli assegni familiari diretti,  a decorrere dal 1 marzo 2022.

ANF e Assegni familiari rimangono solo per situazioni residuali (Circolare Inps 34/2022)

Come sappiamo, con l’erogazione dell’Assegno Unico, partito ieri 1° marzo, verranno meno altre misure a sostegno della famiglia.

Quindi, a decorrere da questa data:

non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili, sostituite dall’Assegno unico;

– al contrario, potranno comunque essere richiesti gli Assegni per il nucleo familiare (ANF) e Assegni familiari, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo. Ossia, con riferimento a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Alla luce di quanto detto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:

  • nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare (perché spetta l’assegno Unico per figli);
  • nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Testo integrale Circolare Inps n.34 del 28 febbraio 2022

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