
Con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 l’Inps illustra gli effetti dell’introduzione dell’Assegno unico Universale per i figli (previsto dal Dlgs 230/2021) sulla disciplina degli assegni al nucleo familiare (ANF – dl n.69/1988) e degli assegni familiari diretti, a decorrere dal 1 marzo 2022.
ANF e Assegni familiari rimangono solo per situazioni residuali (Circolare Inps 34/2022)
Come sappiamo, con l’erogazione dell’Assegno Unico, partito ieri 1° marzo, verranno meno altre misure a sostegno della famiglia.
Quindi, a decorrere da questa data:
– non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili, sostituite dall’Assegno unico;
– al contrario, potranno comunque essere richiesti gli Assegni per il nucleo familiare (ANF) e Assegni familiari, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo. Ossia, con riferimento a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Alla luce di quanto detto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare (perché spetta l’assegno Unico per figli);
- nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
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