Assegno unico, in arrivo conguagli

Assegno unico, in arrivo conguagli

L’Inps con messaggio n. 1947 del 26.05.2023 informa che per il mese di maggio 2023 il pagamento dell’assegno unico comprenderà anche il conguaglio.

L’operazione di ricalcolo delle rate erogate a partire da marzo 2022 è, quindi, il motivo del ritardo nel pagamento che molte famiglie hanno segnalato in questi giorni.

Come già annunciato dall’Inps nella precedente Circolare n. 23/2022, l’ente previdenziale si riserva la facoltà di effettuare un conguaglio alla fine di ciascun anno di riferimento dell’Assegno Unico che, come noto, si conclude il 28 febbraio.

Per ciò che concerne, quindi, la prima annualità dell’Assegno Unico (ossia marzo 2022/febbraio 2023) l’Inps ha avviato a livello centrale una rielaborazione di tutte le competenze mensili a decorrere dalla mensilità di marzo 2022, mediante il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso dell’annualità 2022 tenuto conto anche delle mensilità già erogate nei primi mesi del 2023.

Da tale rielaborazione sono scaturite alcune compensazioni, che hanno comportato l’erogazione di somme in favore del richiedente l’assegno (c.d. “conguagli a credito”) oppure di somme che devono essere recuperate perché indebitamente erogate (c.d. “conguagli a debito”).

Nella maggior parte dei casi sono state determinate compensazioni in favore delle famiglie, con importi aggiuntivi da erogare ai richiedenti: circa 272 euro in più a famiglia.

In alcuni casi, invece, ci si trova davanti a somme erogate indebitamente e quindi da restituire, in media 41 euro a famiglia.

Si legge nel messaggio che l’importo dell’assegno unico che si riceve, infatti, può subire variazioni di importo per diversi motivi, per via di cambiamenti del valore ISEE nel corso dell’anno, dovuti ad esempio ad una nuova nascita, oppure in base al momento in cui viene presentata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata.

In aggiunta alle variazioni della DSU, che è il caso più frequente, il ricalcolo viene effettuato anche a seguito delle seguenti motivazioni, descritte di seguito in via non completa:

  • liquidazione degli importi relativi alla settima e ottava mensilità di gravidanza (c.d. premio alla nascita), sulla base del valore dell’ISEE presentato entro 120 giorni dalla nascita del figlio;
  • maggiorazioni degli importi spettanti per le mensilità di gennaio e febbraio 2023, tenuto conto del riconoscimento della rivalutazione legata all’aumento del costo della vita (cfr. la circolare n. 41 del 7 aprile 2023);
  • importi liquidati sulla base di valori di ISEE del nucleo familiare, poi dichiarati discordanti dalla Struttura INPS territorialmente competente a seguito di accertamenti effettuati sulla veridicità dei dati dichiarati;
  • conguagli derivanti da operazioni di rettifica dell’ISEE 2022, eventualmente effettuate dai Centri di assistenza fiscale (CAF) successivamente al 31 dicembre 2022;
  • eventuali recuperi della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, laddove non spettante in presenza di nucleo monogenitoriale, diverso comunque da quello vedovile che invece mantiene l’agevolazione per il quinquennio successivo alla data del decesso del genitore lavoratore[1];
  • rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimento delle maggiorazioni per soggetti disabili introdotte dal decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122[2];
  • ricalcolo degli importi relativi ai nuclei familiari numerosi e per i figli successivi al secondo (cfr. il paragrafo 2 del messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022);
  • ricalcolo degli importi dell’Assegno unico per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) con rideterminazione della somma spettante al genitore non facente parte del nucleo ISEE del minore, sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 230/2021 (cfr. il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022);
  • importi riconosciuti con riferimento alle domande di Assegno unico presentate antecedentemente al 30 giugno 2022, con ISEE presentati entro il 30 giugno dello stesso anno e rate calcolate con importo al minimo (50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i figli maggiorenni).

Gli utenti, fa sapere l’Inps, saranno informati della variazione dell’assegno con un sms ed un messaggio e-mail e potranno approfondire le modalità di calcolo rivolgendosi al contact center oppure alle sedi dell’Istituto.

 

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