E’ discriminatorio il comportamento della scuola che rifiuta l’iscrizione di uno studente con disabilità solo perché si è superata la soglia di 10 studenti con disabilità per istituto. Scuola condannata all’immediata e pronta iscrizione della studentessa.
Il Tribunale di Termini Imerese, con recente ordinanza n. 1120/2024, ha accolto il ricorso della famiglia di una studentessa con disabilità, obbligando un liceo palermitano ad accogliere la richiesta di iscrizione, dopo che la scuola l’aveva inizialmente rifiutata.
Il caso
L’istituto scolastico aveva rifiutato la domanda di iscrizione della studentessa a causa dell’elevato numero di alunni con disabilità già iscritti (oltre 10), ai sensi del DPR 81/2009 e del proprio regolamento interno. Pertanto, la domanda di iscrizione era stata smistata presso un altro istituto professionale, indicato come seconda scelta.
I genitori della studentessa hanno così presentato ricorso al Tribunale di Termini Imerese, sostenendo che il rifiuto dell’iscrizione rappresentava una condotta discriminatoria indiretta in violazione della legge n. 104/92 e della legge n. 67/2006, e chiedevano, pertanto, al Tribunale, in via cautelare, di adottare i provvedimenti idonei a far cessare la condotta discriminatoria nei confronti della minore, ordinando all’istituto scolastico di accogliere la domanda di iscrizione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- Il Tribunale ha rilevato che il comportamento della scuola integrava la fattispecie di discriminazione indiretta che si produce nel momento in cui “per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”, e quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.
- Il Tribunale ha poi evidenziato che il DPR 81/2009, pur prevedendo la formazione di classi con un massimo di 20 alunni se vi sono studenti disabili, non giustifica l’esclusione di un alunno disabile solo perché si è superata una soglia arbitraria di 10 studenti con disabilità per istituto. Questa interpretazione è stata considerata contraria ai principi di uguaglianza e inclusione scolastica.
- Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che il diritto della persona disabile all’istruzione si configuri come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna” (Cass. n. 25011/2014), così come rammentato, del resto, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 215/1987), per la quale “la frequenza scolastica è, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua potenziale emarginazione”.
Di conseguenza il Tribunale ha ordinato l’immediata iscrizione della studentessa alla classe prima del liceo artistico per l’anno scolastico 2024/2025, riconoscendo il suo diritto a frequentare l’istituto scelto.
L’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese ha dunque ribadito che l’istruzione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale, sancito dall’art. 3 della Costituzione e dalla normativa specifica in materia di disabilità. Rifiutare l’iscrizione unicamente su criteri quantitativi (la scuola aveva motivato il rifiuto solo perché era stato superato il numero di 10 alunni disabili, come previsto dalla normativa di cui al D.P.R. n. 81/2009, senza null’altro aggiunge) senza considerare le esigenze formative individuali, è stata considerata condotta discriminatoria, comportando per l’alunna in questione un trattamento diverso e deteriore in ragione della disabilità, rispetto agli alunni normodotati.

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