Definizione di invalidità civile, cecità e sordomutismo.

Definizione di invalidità civile, cecità e sordomutismo. La prima definizione di invalidità civile si rinviene nella Legge n. 118 del 1971, ma viene meglio definita con il D.lgs. n. 509 del 1988.

Può essere invalido civile il minore, l’adulto, l’ultrasessantacinquenne, purché sia:-    cittadino italiano;-    cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, stabilmente residente in Italia;-    l’apolide o lo straniero di qualunque età, purché abbia un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
La legge fissa una soglia minima per il riconoscimento dell’invalidità civile: un terzo di riduzione della capacità lavorativa. Ciò significa che una percentuale più bassa non dà alcun diritto o beneficio.
Ai fini della valutazione dell’invalidità civile, la riduzione della capacità lavorativa deve essere permanente. Il concetto di permanenza va inteso come una condizione patologica di durata non precisabile e non necessariamente irreversibile. Per cui può anche trattarsi di una patologia ciclica ma che sia tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa del soggetto.
Sono esclusi dalla categoria degli invalidi civili, gli invalidi per causa di guerra, di lavoro e di servizio. L’esclusione è da intendersi nel senso che una patologia riconosciuta per causa di guerra, di lavoro di servizio non potrà essere valutata né potrà ottenere alcun riconoscimento in sede di valutazione dell’invalidità civile. Pertanto ove non possa avvenire il riconoscimento dell’invalidità per causa di guerra, lavoro, servizio di una determinata menomazione, questa potrà comunque essere sempre valutata come invalidità civile. Allo stesso modo nulla impedisce che un invalido riconosciuto tale per causa di guerra, lavoro o servizio potrà ottenere anche il riconoscimento di invalido civile per patologie diverse da quelle per cui ha ottenuto il riconoscimento  di appartenenza ad altra categoria.
Invece, i ciechi civili ed i sordomuti rientrano nella categoria degli invalidi civili anche se ad essi si applicano leggi speciali. Solo in caso di mancanza di una norma speciale, la normativa generale degli invalidi civili si applica anche ai ciechi ed ai sordomuti. Vi è comunque la possibilità che colui che sia stato riconosciuto cieco civile, assoluto o parziale, o sordomuto, possa essere riconosciuto anche invalido civile per altra patologia.
La categoria dei ciechi si divide ciechi assoluti e ciechi parziali.I ciechi assoluti sono definiti come coloro che hanno una totale mancanza della vista o che conservano la mera percezione dell’ombra o della luce.La recente legge n. 138 del 2001 ha adeguato la definizione legislativa di cieco assoluto ai parametri scientifici più recenti stabilendo all’art. 2 che sono ciechi totali:-    coloro che abbiano totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;-    coloro che abbiano la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 3%.
I ciechi parziali, o ventesimisti, sono coloro che, a seguito di correzione, hanno un residuo visivo, in entrambi gli occhi, non superiore di un ventesimo.Invece, coloro che a seguito di correzione mantengono, con entrambi gli occhi, un visus tra un ventesimo ed un decimo sono detti decimasti.
Nello specifico, l’art. 3 della legge succitata, definisce i ciechi parziali come coloro che:
–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%.
Secondo l’art.4 della stessa legge, sono definiti ipovedenti gravi coloro che:
–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 30%.
Secondo l’art.5, sono ipovedenti medio-gravi coloro che:
–    con correzione, abbiano residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 50%.
Infine l’art.6 definisce come ipovedenti lievi coloro che:
–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 3/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 60%.
La definizione di sordomutismo si trova nell’art. 1 della legge n. 381 del 1970 secondo il quale rientra in tale categoria il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva ( fino al compimento di 12 anni ) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Se la sordità parziale o totale ed i disturbi della parola fino al mutismo sono sopravvenute per cause diverse dalla sordità perlinguale, esse sono patologie che vengono valutate ai fini del calcolo dell’invalidità civile, sempre che dipendano da cause diverse dalla guerra, lavoro o servizio.

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