Gruppi di acquisto e “pacchetti vacanza”: i diritti del turista disabile

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Gruppi di acquisto e “pacchetti vacanza”: i diritti del turista disabile. I gruppi di acquisto sono un fenomeno noto ai navigatori del web. Si tratta di organismi di varia natura giuridica che si pongono come intermediari commerciali favorendo l’incontro tra aziende e consumatori.

La peculiarità dei gruppi d’acquisto li rende particolarmente appetibili all’utenza: tale peculiarità consiste nell’offrire attraverso spazi web appositamente creati, dei “voucher” o “coupon” ossia beni o servizi a un prezzo estremamente allettante e competitivo sul mercato.

Il prezzo esclusivo è a carattere provvisorio e temporaneo: l’offerta del bene o del servizio viene pubblicizzata ed è acquistabile entro un breve arco temporale, solitamente non più di 24 o 48 ore e la condizione vantaggiosa viene mantenuta qualora un certo numero di utenti manifesti la volontà, attraverso l’acquisto del coupon, di aderire all’offerta. Se il numero minimo di utenti non viene raggiunto, l’offerta cessa di essere tale e l’importo versato da coloro che avevano acquistato il coupon è restituito o accreditato a titolo di “bonus”, per acquisti futuri.

Accanto a oggetti di uso comune e utilità varie, i gruppi di acquisto propongono anche pacchetti-vacanza.
Accostarsi a questo tipo di commercio può rivelarsi vantaggioso in termini di risparmio ma è opportuno, per evitare fastidiose controversie, conoscere le principali norme che disciplinano tali acquisti.

Premesso che è sempre esercitabile, entro il termine di 10 giorni dall’acquisto, il diritto di recesso in quanto trattasi di una tipologia di vendita che pone il consumatore in una condizione di svantaggio rispetto al venditore, è sicuramente applicabile a tali transazioni il Codice del Consumo (Decreto Legislativo n.206/2005).

Agli artt. 82 e ss, la normativa introdotta nel 2005 disciplina anche i cosiddetti “pacchetti turistici”, intendendo come tali un insieme di prestazioni offerte a un prezzo unitario forfettario, comprendenti almeno due tra i seguenti servizi: trasporto, alloggio, vitto, visite guidate e altre attività non accessorie alle prime. L’eventuale inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore del “pacchetto turistico” attribuisce, al consumatore, il diritto al ristoro del danno eventualmente subìto sotto la duplice forma del danno patrimoniale ( prezzo dell’offerta acquistata ) e del danno esistenziale, definito “danno da vacanza rovinata”.

Ai sensi di una nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2002, questo consiste nel “mancato godimento della serenità e delle aspettative di svago e di riposo” e si manifesta con stress e sofferenze psicofisiche.

E’ applicabile, altresì, il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n.79/2011) il quale, all’art. 3 detta fondamentali principi in tema di turismo accessibile. Il turista affetto da disabilità ha diritto a fruire dell’offerta turistica in modo completo e autonomo, devono essergli garantiti livelli di qualità e assistenza, al pari degli altri fruitori, senza aggravi del prezzo. Il turista disabile ha, quindi, l’ulteriore possibilità di agire affinché i servizi turistici offerti siano effettivamente fruibili.

Angela Marcantonio

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