
Sono del 7 ottobre scorso i chiarimenti dell’Inps messaggio (n. 15972) relativi riguardanti le procedure, anche quelle di reiezione delle domande, ed il riconoscimento nonché la liquidazione delle prestazioni economiche. Chiarimenti Inps sull’invalidità civile.
Come bisogna procedere in caso in cui la domanda venga respinta o revocata per mancanza dei requisiti socio-sanitari?
In caso di reiezione ab origine dell’istanza (perché manca ad esempio solo il requisito del reddito, ma il soggetto è riconosciuto nell’infermità), se successivamente il soggetto rientra nei requisiti di reddito, occorrerà presentare una nuova domanda per avere diritto all’erogazione della prestazione economica.
Alla domanda occorrerà allegare il verbale in corso di validità già esistente (senza dover riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario) e la prestazione economica verrà stanziata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’ultima istanza.
La stessa procedura si applica anche nel caso in cui la prestazione economica venga revocata per il venir meno dei requisiti socio-economici ab origine esistenti con la conseguente sospensione della prestazione economica.
Quindi, andrà presentata una nuova domanda amministrativa per il ripristino della prestazione economica sospesa, allegando il verbale sanitario in possesso. Anche in tal caso la prestazione economica decorrerà a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’ultima istanza.
Naturalmente bisogna conciliare le esigenze sia dell’utente che dell’Istituto; ciò significa che se l’accertamento sanitario risale a due o più anni addietro rispetto alla presentazione della nuova domanda , il richiedente previa valutazione da parte della UOC/UOS potrà essere sottoposto a visita straordinaria.
A breve, sul sito dell’Inps, sarà possibile scaricare la modulistica per la domanda di INVCIV e/o quella per il ripristino della prestazione economica.
Chiarimenti in tema di rivedibilità
Gli invalidi per cui è prevista la rivedibilità vengono inclusi in una lista dei soggetti da sottoporre a verifica straordinaria in modo da poter svolgere l’accertamento sanitario a tempo debito, evitando così le sospensioni della prestazione economica. Per questo gli interessati vengono convocati a visita medica con congruo anticipo rispetto alla scadenza della rivedibilità e l’esito ha effetto a far data dall’accertamento.
Nel caso in cui l’Inps venga a conoscenza della revisione quando già è decorsa la data di scadenza non si può più ricorrere alle verifiche straordinarie. Bisognerà acquisire e gestire nella procedura INVCIV2010 la domanda di revisione presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio dalla sede. Tale domanda non avrà, quindi, alcuna rilevanza sulla ricostituzione della prestazione.
In merito alla liquidazione delle rate maturate ma non riscosse, il messaggio chiarisce che occorre seguire la stessa procedura prevista per le altre tipologie di pensioni erogate. Pertanto, nel caso in cui l’assistito deceda durante il mese, la prestazione relativa a quel mese andrà erogata per intero.
Ma se io ho avuto il riconoscimento del 100% di invalidità ma supero per l anno 2013 i 16400 richiesti e’ inutile fare domanda di prestazione economica..o ladevo fare uguale? E se no devo per forza aspettare il gennaio 2015 per la domanda di prestazione economica oppure se so che dal maggio 2013 al maggio 2014 ho guadagnato meno di 16400 posso farla ugualmente? Un ultima gentilezza: prendo l,assegno di invalidità ,120 euro , che so fare reddito ed e e” incompatibile con la pensione di inabilità civile. Dove fare domanda per Carmelo abolire?
ciao Nadia, sono Giuseppe, disabile padre di 2 figli orfani di madre viva, costretti a sopravvivere con 280 euro mensili + ANF con 11 anni di contributi versati dopo il 1996, come posso fare per farmi integrare il reddito ? al sindacato mi dicono che non ho diritto al trattamento minimo in quanto non posso far valere un solo contributo prima del 1996, … ho fatto una ricerca a ritroso e mi ritrovo un lavoro biennale svolto ai sensi dell art 23 per l’occupazione nel mezzogiorno nel 1988 e poi ho lavorato 2 anni con i lavori socialmente utili con il comune nel 1996/97 vorrei capire se posso accreditare questi contributi dell’ art. 23 gestiti dall’ufficio di collocamento nel 1988 per il riconoscimento del trattamento minimo … se no posso fare accreditare almeno i 2 anni del 95/96 ? potrebbe aumentarmi così la pensioncina di qualche euro ? Grazie.