
Interessante ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia in tema di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità.
Il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, emessa in sede di reclamo nel giudizio di tutela giudiziaria di persone con disabilità, vittime di discriminazioni (applicazione della Legge 67/2006), ha stabilito che la struttura di una sala cinematografica va modificata al fine di rendere i posti riservati ai disabili fruibili (sotto il profilo della qualità e della comodità della visione) al pari degli altri posti destinati ai normodotati.
Nel caso de quo, una persona con handicap grave (L. 104/1992) ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica si è recato presso una nuova multisala cinematografica e, a causa delle invalidità di cui è portatore, è stato costretto a prendere posto nella prima fila di poltrone, proprio davanti al maxischermo, nonostante la sala fosse occupata solamente da circa quaranta persone.
Il reclamante (la persona con handicap) ha così proposto ricorso ai sensi della legge n° 67/2006, chiedendo nei confronti della società che all’epoca gestiva la multisala la cessazione della condotta da lui ritenuta indirettamente discriminatoria, l’emanazione dei provvedimenti per l’eliminazione di essa, il risarcimento del danno e la pubblicazione del provvedimento.
A seguito del rigetto del ricorso di primo grado, il ricorrente ha proposto reclamo e il tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 9/10 ottobre 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge.
La presente ordinanza, ai fini della definizione della presente lite, si è richiamata alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale nel 2008, la cui motivazione contiene riferimenti normativi utili.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale, in quanto l’intervento richiesto dal Collegio tendeva ad ottenere una modificazione della legge di tipo manipolativo (con sui si sarebbe pervenuti ad un sistema di tutela “ad ogni costo” del diritto dei disabili, anche a scapito di altri interessi pure costituzionalmente protetti); ma la Corte ha anche chiarito che il sistema normativo (dopo la Legge n° 67 del 2006) è contraddistinto dalla concreta valutazione di tutti gli interessi, sia di quelli dei portatori di handicap, che di soggetti terzi, e che il bilanciamento tra tali contrapposti interessi, tutti di pari rango, deve essere realizzato in sede contenziosa dall’autorità giurisdizionale mediante un “ragionevole accomodamento” che non imponga un onere sproporzionato ed eccessivo.
Va ricordato che il richiamo fatto dalla Corte Costituzionale in merito al “ragionevole accomodamento” demandato all’autorità giudiziaria è contenuto nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 2), che è ormai divenuta norma dello Stato, essendo stata ratificata con Legge n.18 del 3 marzo 2009 (articolo 2: «Ai fini della presente Convenzione … “Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali»).
Tenendo fermo questo primo elemento, il tribunale è passato poi all’esame della questione della condotta discriminatoria.
L’articolo 2, 3° comma della legge n° 67 del 2006, stabilisce che «si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone».
Ora, stando alle risultanze del consulente tecnico nominato in giudizio è emerso che non vi sono incongruenze tra l’originale progettazione della sala e la normativa vigente. Tuttavia il Ctu ha altresì evidenziato nella sua relazione che, secondo un buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, deve essere osservato un certo angolo visuale nella realizzazione e collocazione dei posti a sedere.
Tale angolo viene indicato come quello compreso tra la linea orizzontale passante all’altezza degli occhi dello spettatore e la linea che congiunge questi ultimi e il bordo superiore dello schermo ed è in genere quantificato tra i 33° e 35°, identificando un cono ottico tale da garantire una visione comoda e non distorta.
Il Ctu ha inoltre accertato che, al fine di osservare tale angolo visuale, i progettisti di sale cinematografiche utilizzano la c.d. «tecnica del ribaltamento», posizionando la prima fila ad una distanza rapportata all’altezza dello schermo: distanza che è pari o superiore a quest’ultima e mai inferiore.
Se questa è la buona tecnica costruttiva delle sale cinematografiche, è tuttavia evidente che nel caso specifico essa non è stata osservata. La sala cinematografica in questione è stata infatti realizzata, sempre secondo le risultanze della Ctu, creando per la prima fila di spettatori un angolo visuale pari a 51 gradi: ossia, non considerando il ribaltamento del maxischermo, che, infatti, stando ai disegni allegati alla relazione tecnica, va a coprire le prime file di posti, tra le quali si trovano le poltrone per le persone con disabilità.
Da ciò ne deriva che la società che ebbe a realizzare la sala cinematografica non ha rispettato le norme di buona tecnica costruttiva della stessa, trascurando la regola che suggerisce di collocare i primi posti della sala cinematografica in modo tale da garantire agli spettatori un angolo visuale tra 33 e 35 gradi; ha collocato i posti destinati a persone disabili all’interno della linea ideale creata dal capovolgimento dello schermo.
Risulta dunque evidente, secondo il tribunale, che nella fattispecie – tramite le due condotte sopra evidenziate – si sia realizzata una discriminazione indiretta, poiché con un modo di agire solo apparentemente neutro (ma che in realtà viola le regole di buona tecnica costruttiva sopra riassunte, collocando i posti per i disabili nella zona del ribaltamento) si è posta la persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli spettatori normodotati.
In tale violazione è incorsa non solo dalla società costruttrice, ma anche la società che gestisce il complesso, giacché anche quest’ultima, nel prendere in gestione il complesso di beni, aveva l’onere di controllare la regolare costruzione delle sale, non solo in base alle norme di legge e di regolamento in vigore, ma anche in base alle norme di buona tecnica costruttiva solitamente osservate e da lungo tempo documentate.
Il tribunale stabilisce che quindi tale comportamento vale ad integrare una discriminazione indiretta, posto che – pur essendosi estrinsecato in una condotta «apparentemente neutra» – mette gli spettatori con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto a quelli normodotati.
La legge 67/2006 all’ 3, 3° comma, stabilisce che il giudice che accoglie il ricorso, oltre al risarcimento del danno, deve pronunciare la cessazione della condotta discriminatoria ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un termine fissato.
Il Ctu nominato ha proposto tre soluzioni per l’eliminazione della situazione di discriminazione, segnalando come la prima di esse sia non solo fattibile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ma anche che essa sia preferibile alle altre due, conciliando le ragioni di risparmio del soggetto tenuto a provvedere con il diritto del portatore di handicap. Di conseguenza la sala dev’essere resa utilizzabile da parte dei portatori di handicap, grazie al riposizionamento delle poltrone obbligate oltre la linea ideale di ribaltamento; in tal modo vengono eliminati solo 10 posti a sedere, portando il numero degli spettatori da 148 a 138; viene adeguatamente salvaguardata l’incolumità fisica di tutti gli utenti, consentendo adeguate vie di fuga in caso di incendio o di altra situazione di urgenza; la soluzione prospettata non comporta il rifacimento totale della sala cinematografica.
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