
Istruzioni dell’INPS sull’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei dipendenti pubblici titolari di assegno di invalidità.
Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione il compimento dei 65 anni segna il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa. Tale soglia non è superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Negli altri casi i dipendenti pubblici vengono trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei requisiti di pensione e delle relative condizioni. Dopodiché l’Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego.
Quindi, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni) nei confronti del dipendente pubblico iscritto al FPLD titolare di assegno ordinario di invalidità a condizione che questi abbia maturato i requisiti contributivi e sanitari per il conseguimento della cd. pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Vecchiaia anticipata per i lavoratori invalidi almeno per l’80%). Cioè 61 anni e 20 anni di contributi per gli uomini e 56 anni e 20 anni di contributi per le donne unitamente ad una invalidità pari almeno all’80%.
La questione
La questione riguarda i lavoratori del pubblico impiego che in virtu’ di norme speciali risultino iscritti al FPLD, cioè alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato, anziché presso le ex gestioni Inpdap. Infatti, il FPLD concede a differenza delle gestioni pubbliche, l’assegno ordinario di invalidità di alla Legge 222/84 (art 1) all’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tale assegno solitamente si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al conseguimento dell’età di 67 anni e 20 anni di contributi, ma in presenza dei requisiti di cui all’articolo 1, co. 8 della legge 503/1992 (Vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore all’80%), la trasformazione può avvenire all’età ridotta di 61 anni unitamente a 20 anni di contributi per gli uomini (56 anni di età e 20 anni di contributi per le donne) previo accertamento sanitario di una invalidità non inferiore all’80%.
Nel caso in esame però bisognava chiarire come comportarsi nei confronti di quei dipendenti pubblici iscritti al FPLD considerato che ai sensi dell’articolo 2, co. 5 del DL 101/2013 il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. E tra i requisiti per il diritto a pensione può sicuramente annoverarsi anche il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.
Dunque, la circola Inps n. 10 del 30 gennaio 2020 chiarisce che il dipendente pubblico iscritto al FPLD e titolare di assegno ordinario di invalidità (L. 222/84, art 1) può essere collocato forzatamente in pensione all’età di 65 anni dalla PA se questa riscontri la presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992. Quest’ultimi requisiti sono nello specifico sono:
- l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
- il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
- la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);
- il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato (finestra mobile).
In questi casi, pertanto, non occorre che il rapporto di lavoro prosegua sino al raggiungimento dei 67 anni, cioè l’età per il pensionamento di vecchiaia per i normodotati, avendo l’interessato acquisito un diritto a pensione al raggiungimento dell’età ordinamentale.
La richiesta della Pubblica Amministrazione
Nei casi sopra citati le Pubbliche amministrazioni potranno inoltrare una richiesta all’INPS affinché vengano accertate le condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata all’avvicinarsi del compimento dell’età ordinamentale.
L’Inps fornirà indicazioni sull’anzianità contributiva maturata complessivamente, nonché sulla eventuale titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, e, in questo caso, precisando se l’anzianità sia pari o superiore a 20 anni nel FPLD. La Pubblica amministrazione avrà inoltre il dovere di chiedere all’INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario di cui al citato articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992. Gli esiti dell’accertamento sanitario vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.
Testo completo della circola Inps n. 10 del 30 gennaio 2020.
Fonte: Pensionioggi.it
Commenta per primo