
L’invalido, in caso di pensione di vecchiaia anticipata con percentuale non inferiore al 80% è soggetto anch’egli alla finestra mobile di 12 mesi.
E’ quanto è stato chiarito con la recente sentenza della Cassazione n.20463 del 30 settembre 2019 con cui si è ritenuto legittimo il mantenimento del regime della finestra mobile, introdotto dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 (il cd. decreto Sacconi), con riferimento alla categoria dei lavoratori che posseggono una invalidità non inferiore al 80%.
Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità pari o superiore al 80% (VO80)
I lavoratori del settore privato, in considerazione della peculiarità condizione sanitaria, hanno mantenuto la facoltà di pensionarsi con anticipo rispetto all’ordinaria età di vecchiaia facendo salva la normativa antecedente alla Riforma Amato (Dlgs 503/1992). Tale normativa permetteva sino al 31 dicembre 2012 il pensionamento a 60 anni per gli uomini ed a 55 anni per le donne unitamente a 20 anni (di regola) di contribuzione. A decorrere dal 2013, a causa dell’aumento legato alla speranza di vita Istat, i requisiti anagrafici sono stati elevati di tre mesi, dal 2016 di altri quattro mesi e dal 2019 di altri cinque mesi. Ne deriva che attualmente i requisiti di età sono pari a 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne (contro l’età standard di 67 anni prevista per la generalità degli altri lavoratori). Allo sconto anagrafico ha fatto tuttavia da contraltare la presenza di una finestra mobile di 12 mesi (18 mesi per gli autonomi) sin dal 1° gennaio 2011 che, fa slittare di 12 mesi l’erogazione del primo rateo di pensione una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi appena evidenziati.
Il caso
La sentenza della Corte di Cassazione deriva dal fatto che era stato chiesto di pronunciarsi proprio sulla legittimità di tale meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo di pensione a seguito di un ricorso di un invalido contro l’Inps. Secondo la difesa del pensionato, infatti, l’articolo 12 del DL 78/2010 non aveva incluso il trattamento di vecchiaia anticipato tra quelli a cui si sarebbe dovuto applicare il regime delle finestre dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, nel caso in esame la pensione di vecchiaia anticipata avrebbe dovuto decorrere dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi sopra descritti e non trascorsi ulteriori 12 mesi.
Secondo la Cassazione la tesi del pensionato va respinta poiché lo stato di invalidità costituisce esclusivamente una condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base dei requisiti di età vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992. Ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che resta comunque un trattamento diretto di vecchiaia e quindi distinto rispetto ai trattamenti diretti di invalidità come l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità. Di conseguenza, i giudici hanno rigettato il tentativo della difesa di annoverare il trattamento di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore al 80% nella categoria dei trattamenti di invalidità per i quali, come noto, non sono previsti differimenti di alcuna sorta.
Né è possibile, secondo i giudici, sostenere che per inserire le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre, la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 del DL 78/2010. Nessun argomento contrario, concludono i giudici, può essere peraltro estratto dalla normativa successiva, dettata dalla Riforma Fornero (legge n. 214 del 2011 di conversione del d.l. n. 201 del 2011), che ha eliminato, in via generale, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all’articolo 12 del d.l. n. 78 del 2010 per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata (di anzianità) che dalla stessa data sono stati assoggettati a requisiti assai più gravosi, rispetto al passato, per l’accesso al pensionamento e ha mantenuto la disciplina previgente in alcuni specifici casi e senza mai menzionare i pensionati di invalidità anticipata. Che pertanto sono rimasti soggetti al meccanismo di differimento.
Fonte: Pensionioggi.it
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