Applicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c. in materia assistenziale

La pagina Facebook “Previdenzialisti Romani” ha postato un interessante articolo riguardante l’applicazione dell’art 149 disp. att. Cpc in materia di diritto assistenziale.

Si legge che in considerazione del fatto che sempre con maggior frequenza, l’Inps solleva l’eccezione di inapplicabilità, alle controversie in materia assistenziale, dell’art. 149 disp. att. c.p.c. (“Controversie in materia di invalidità pensionabile. Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”), si condivide l’ordinanza predisposta dal Dott. Dario Conte, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, con cui si supera nettamente l’eccezione, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze ivi citate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004, in cui si presume pacificamente l’applicabilità del citato articolo a una fattispecie concernente l’indennità di accompagnamento).

Si badi bene, la disposizione dell’art 149 disp. att cpc, che impone al giudice di valutare anche gli aggravamenti indicenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova quindi applicazione oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili ai sensi della legge 118/1971 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti , vale a dire per l’indennità di accompagnamento.

Si aggiunga, inoltre, che l’art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione”: è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall’altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l’aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all’INPS (ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).

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